Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

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Descrizione

L’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016 rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

L’accesso civico “semplice” dà a chiunque:

  • la possibilità di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme;
  • il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190 del 2012.

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico può essere effettuata da chiunque rilevi l’inadempimento totale o parziale di un obbligo di pubblicazione da parte dell’ente.

Essa, infatti (art. 5, c. 1 D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016):

  • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che può essere una persona fisica, oppure una persona giuridica;
  • non deve essere motivata;
  • è gratuita fatto salvo il solo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali

REFERENTE PER L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico va presentata al Referente per l’accesso civico che, nel Comune di Bresso, è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

Contatti:

Dott.ssa Lucia Pepe

mail: lucia.pepe@bresso.net

Indirizzo: Via Roma, 25 – Bresso

 LA PROCEDURA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

  1. Effettuazione della richiesta

La richiesta non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e presentata alternativamente:

1) cartacea, presso l'Ufficio protocollo, Via Roma n. 25 - Bresso

2) a mezzo email all'indirizzo ufficio.protocollo@bresso.net

3) a mezzo Pec all'inidirizzo comune.bresso@legalmail.it

 

      2. Presa in carico della richiesta

Il Responsabile della Trasparenza, referente per l’accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Dirigente di Area, responsabile per materia e ne informa il richiedente.

  1. Risposta dell’amministrazione

Il Responsabile entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, pubblica sul sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere nuovamente al Responsabile della Trasparenza. Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a rispondere al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del sollecito.

  1. Eventuale ricorso al TAR

Contro l’eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, nonché previa effettuazione del sollecito e decorsi i 15 (quindici) giorni dalla data dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.

Può altresì ricorrere al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amministrazione eventualmente oggetto del documento, dell’informazione o del dato per il quale ha esercitato il diritto di accesso civico.