Descrizione
L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.
L’accesso generalizzato, art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016, si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis. comma 3).
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice”; i due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico “generalizzato” può essere effettuata da chiunque. Essa, infatti (art. 5, c. 2 D.Lgs. 33/13):
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che può essere una persona fisica, oppure una persona giuridica;
- non deve essere motivata;
- è gratuita fatto salvo il solo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
REFERENTE PER L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico va presentata all’Ufficio URP (Ufficio relazioni con il pubblico) il quale ha il compito di ricevere l’istanza di accesso, avviare l’iter, formare ed aggiornare il Registro unico degli accessi. L’URP individua tempestivamente il Responsabile del procedimento di accesso e assegna allo stesso l’istanza per la relativa istruttoria.
LA PROCEDURA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
- Effettuazione della richiesta
La richiesta deve essere indirizzata all’Ufficio URP; è gratuita, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali.
La richiesta va presentata tramite una delle seguenti modalità:
1) cartacea, presso l'Ufficio protocollo, Via Roma n. 25 - Bresso
2) a mezzo email all'indirizzo ufficio.protocollo@bresso.net
3) a mezzo Pec all'indirizzo comune.bresso@legalmail.it
2. Presa in carico della richiesta
L'ufficio Protocollo, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Dirigenti di Area, responsabili per materia e detentori di dati e documenti.
3. Risposta dell’amministrazione
Il Dirigente di Area se individua soggetti contro interessati è tenuto a comunicare agli stessi la domanda di accesso pervenuta.
Il Dirigente di Area avvisa i controinteressati con raccomandata A.R. o Pec.
I controinteressati, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della raccomandata o Pec, hanno facoltà di presentare una “motivata opposizione”.
Decorsi 10 (dieci) giorni l’Ente deve decidere se accogliere o respingere la richiesta, anche in caso di “silenzio” dei controinteressati.
L’Ente ha l’obbligo di concludere il procedimento nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento “espresso e motivato” che sarà trasmesso al richiedente ed eventuali contro interessati.
In caso di accoglimento, l’ente trasmette “tempestivamente al richiedente i dati o i documenti”; nel caso di accoglimento nonostante sia intervenuta l’opposizione dei controinteressati l’ente:
- Comunica la propria decisione ai contro interessati;
- Attende almeno quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati.
Trascorso tale periodo, trasmette al richiedente i dati e i documenti.
- Eventuale riesame del Responsabile Anticorruzione
Qualora l’ufficio che detiene l’atto o il documento o l’informazione, rifiuti, totalmente o parzialmente, l’accesso, oppure non rispetti il termine di 30 (trenta) giorni, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Contatti:
Dott.ssa Lucia Pepe
mail: lucia.pepe@bresso.net
Indirizzo: Via Roma, 25 – Bresso
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro 20 (venti) giorni.
Se l’accesso civico è stato negato o differito per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali” il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
- Eventuale ricorso al TAR
Contro la prima decisione dell’amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al TAR.