L’Ente non ha l’obbligo di pubblicare i dati contenuti nell’art. 14 c.1, lett. f) e c.1-bis, D.lgs n. 33/2013 nonché nell’art. 2 c. 1 punto 1 l. n. 441/1982 in quanto La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019 n. 20 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 bis del d.lgs 33/2013 n. 33 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14 comma 1 lett. f) (la lettera “f”, a sua volta prevede la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ….) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione anziché solo per i titolari di incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19 commi 3 e 4 del decreto legislativo 16/2001. Gli incarichi a cui si riferisce l’art. 19 co 3 e co 4 ,richiamato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 20 del 2019) che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14 co 1 bis del D.lgs 33/2013, sono incarichi conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri e, dunque, non presenti all’interno del Comune di Brusciano.