Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.
L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
Permane l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetto accesso documentale).

 
 
 
 
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ACCESSO CIVICO ED ACCESSO GENERALIZZATO


L’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. accesso civico).

“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

L’accesso civico costituisce il rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 97/2016 è stato introdotto l’accesso civico c.d. generalizzato caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

Con il nuovo decreto viene introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al c.d. FOIA (Freedom of Information Act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

Le due forme di accesso regolate dal c.d. decreto trasparenza (accesso civico e generalizzato) hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (c.d. accesso documentale).

Per l’esercizio dell’accesso c.d. documentale, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. La domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che i documenti oggetto della domanda di accesso producono o possono produrre effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Istanza di accesso civico

L’istanza di accesso civico può essere presentata da “chiunque” e deve identificare “i dati, le informazioni o i documenti richiesti” la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L’istanza non richiede motivazione alcuna, è gratuita ed esente da bollo. L’istanza, redatta secondo il modulo rinvenibile nel sito web istituzionale “Sezione Amministrazione Trasparente” - sotto sezione “Altri contenuti - Accesso civico” ed indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., all’indirizzo di Posta Certificata (P.E.C.): protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it ovvero presentata direttamente o tramite posta ordinaria a: Ufficio Protocollo Comune di Casalbordino - 66021 - Piazza Umberto I, n. 1. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Istanza di accesso generalizzato

L’istanza di accesso civico cd “generalizzato” può essere presentata da “chiunque” e deve identificare “i dati, le informazioni o i documenti richiesti”, anche non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Non richiede motivazione alcuna, è gratuita ed esente da bollo. Al riguardo l’A.N.A.C. (cfr. Linee Guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica dovendo consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso. L’accesso generalizzato è esercitabile con le sole eccezioni e limiti stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del Decreto. L’istanza, redatta secondo il modulo rinvenibile nel sito web istituzionale “Sezione Amministrazione Trasparente” - sotto sezione “Altri contenuti - Accesso civico generalizzato” può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. all’indirizzo di Posta Certificata (P.E.C.): protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it ovvero presentata direttamente o tramite posta ordinaria a: Ufficio Protocollo Comune di Casalbordino - 66021 - Piazza Umberto I, n. 1. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo è soggetto al rimborso dei costi di riproduzione. Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla presentazione dell’istanza; l’esito è comunicato al richiedente e ad eventuali contro interessati. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di giorni 30 (trenta), il richiedente potrà presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale - Dott.ssa Adele SANTAGATA - che decide, con provvedimento motivato, entro 20 (venti) giorni. In alternativa, potrà essere presentato ricorso al difensore civico territorialmente competente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Dott.ssa Adele SANTAGATA

 25/03/2022
ISTANZA ACCESSO CIVICO25/03/202225/03/2022
ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO25/03/202225/03/2022
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