Relazione di inizio mandato del Sindaco

L'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 recita: "Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi Enti.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale, è sottoscritta dal presidente della Provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Presidente della Provincia o il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti."