Descrizione
(Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 26, comma 2 - Art. 27).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a 1.000,00 (Mille/00) Euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, Legge n. 124 del 2017). La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97 del 2016).
La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'Impresa o dell'Ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario, b) l'importo del vantaggio economico corrisposto, c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione, d) l'Ufficio e il Funzionario o Dirigente Responsabile del relativo procedimento amministrativo, e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.