Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
In questa sezione vanno pubblicati gli elenchi dei propri consulenti, indicando: gli estremi dell'atto di incarico il curriculum vitae i dati relativi allo svolgimento dell'incarico (l'oggetto, la durata, ecc.) i compensi, comunque denominati. I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. ATTENZIONE: dall'anno 2014 gli atti sono pubblicati in fondo all'elenco
 
 
 
 
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Consulenti e collaboratori


Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
 
Articolo 15, comma 1 e 2
"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
 

 Per l'anno 2015 non son state attivate consulenze o collaborazioni di cui all'art. 7 comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001.

 

 22/08/2022
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