Atti amministrativi generali
 
 
 
 
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Statuto Comunale


(Approvato con delibera C.C. n. 5 nella seduta del 26 Gennaio 2002)

INDICE GENERALE

CAPO  I
PRINCIPI GENERALI Pag. 4
Art.    1   – Comune di Forano
Art.    2   – Principi programmatici
Art.    3   – Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi Pag. 5
Art.    4   – Principio della pari opportunità in tema di nomine

CAPO  II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI Pag. 6

Art.   5  – Titolari dei diritti di partecipazione
Art.   6  – Diritto alla informazione
Art.   7  – Iniziativa popolare Pag. 7
Art.   8  – Azione popolare
Art.   9  – Referendum
Art. 10  – Altre forme di consultazione Pag. 8
Art. 11  – Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte
Art. 12  – Tempi e modalità della vita urbana Pag. 9
Art. 13  – Difensore Civico

CAPO  III
ORGANI DEL COMUNE Pag. 11
Art. 14  – Amministratori comunali
Art. 15  – Consiglio Comunale
Art. 16  – Consiglieri Comunali Pag. 12
Art. 17  – Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 18  – Organizzazione del Consiglio Comunale Pag. 13
Art. 19  – Commissioni Consiliari
Art. 20  –  Consigliere straniero aggiunto
Art. 21  – Commissione delle Elette Pag. 14
Art. 22  – Sindaco
Art. 23  – Giunta Comunale Pag. 15

CAPO  IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE Pag. 17
Art.  24  – Principi di organizzazione
Art.  25  – Organizzazione degli uffici e servizi
Art.  26  – Segretario Comunale Pag. 18
Art.  27  – Direttore Generale
Art.  28  – Responsabili dei Servizi Pag. 19
Art.  29  – Sistema di controllo interno

CAPO  V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI Pag.  20
Art.  30  – Modalità digestione

CAPO  VI
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Pag. 21
Art. 31  – Ordinamento contabile
Art. 32  – Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 33  – Rendiconto
Art. 34  – Revisore dei conti
Art. 35  – Revisione dello Statuto Pag. 22
Art. 36  – Unione di Comuni
Art. 37  – Approvazione regolamenti
Art. 38  – Norma finale
apo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Comune di Forano)

1.    Il Comune di Forano rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.
2.    Il Comune di Forano, consapevole delle trasformazioni sociali della collettività si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e favorirne l’integrazione culturale, sociale e religiosa fra i diversi gruppi appartenenti alla popolazione locale a promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali territoriali.
3.    Il territorio del Comune di Forano è costituito  dalle comunità di Forano e Gavignano storicamente riconosciute dalla collettività.

Art. 2
(Principi programmatici)

1.    Il Comune di Forano riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Promuove la cooperazione con altri enti locali nell’ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e delle formazioni sociali alla costituzione dell’Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
2.    L’azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti dei servizi, nell’assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici.
3.    Il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all’amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l’accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge7 agosto 1990, n.241 e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4.    Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l’accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile e al problema della disoccupazione.
5.    Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l’esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi ed in particolare il diritto alla salute sotto il profilo della prevenzione.
6.    Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l’associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.
7.    Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.
8.    Il Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale in occasione dell’elaborazione e dell’adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili.
9.    Il comune favorisce l’integrazione razziale contro ogni forma di discriminazione legata a diversità politiche, religiose, culturali, nel rispetto dei principi democratici costituzionalmente garantiti.
10.     Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano,   salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature    stradali ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

Art. 3
(Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi)

1.    Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta  Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2.    L’Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia. Adotta piani di azioni positive volte a creare un clima di sostanziale e rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all’eliminazione delle situazioni di molestie sessuali.

Art. 4
(Principio della pari opportunità in tema di nomine)

1.    Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati si cercherà di garantire la equilibrata presenza di uomini e di donne. L’equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
2.    Con apposito regolamento, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell’incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette  promuove la presentazione di candidature femminili.
3.    Nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell’attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA
DEI DIRITTI CIVICI

Art. 5
(Titolari dei diritti di partecipazione)

1.    Salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
a)    ai cittadini non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la propria attività di lavoro;
b)    agli studenti non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la propria comprovata attività di studio
c)    agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

Art. 6
(Diritto alla informazione)

1.    Il Comune garantisce il diritto all’informazione sulla propria attività.
2.    I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
3.    Il regolamento:
a)    individua i mezzi e le modalità per assicurare l’accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
b)    indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4.    Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l’Amministrazione promuove l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
5.    L’U.R.P. promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l’esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate e cura la redazione di un giornale di informazione.
6.    Il Comune cura l’informazione degli appartenenti alla comunità cittadina,  nelle forme ritenute opportune dando priorità a pubblicazioni e stampe, con particolare riguardo:
a)    al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;
b)    ai bilanci preventivi e consuntivi nonché alle relative relazioni nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal regolamento di contabilità;
c)    agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
d)    alle valutazioni di impatto ambientale;
e)    agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
f)    ai regolamenti;
g)    alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina;
h)    agli interventi comunali a favore delle persone portatrici di handicap.

Art. 7
(Iniziativa popolare)

1.    Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta indicati dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 400 (quattrocento)  sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.
2.    Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si promuncia, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.
3.    Uno o più rappresentanti, in numero massimo di tre, del comitato promotore hanno facoltà di illustrare la proposta  al Consiglio Comunale e/o alla Giunta Comunale.
4.    Il Comune, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.
5.    Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano istanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 50  sottoscrizioni, presso il Segretariato Comunale. Il Sindaco, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte e ai Consiglieri Comunali. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l’attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro trenta giorni dal deposito delle istanze.

Art. 8
(Azione popolare)

1.    Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 9
(Referendum)

1.    Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l’eccezione:
a)    dei bilanci;
b)    dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
c)    dei provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari;
d)    dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)    dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone, ammenoché non si tratti della elezione del Difensore Civico;
f)    degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
2.    I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l’iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta accompagnata da non meno di 400 sottoscrizioni raccolte, nei termini di legge, nei tre mesi precedenti al deposito. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza   degli   aventi  diritto   per  il   referendum  abrogativo  e se  è raggiunta la

maggioranza dei voti validamente espressi.
3.    Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
4.    La richiesta di referendum, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un’apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 2.
5.    Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui previa riconferma di almeno il 50%delle sottoscrizioni di cui al precedente punto 2.
6.    Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si pronuncia sugli stessi, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.
7.    Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento del Consiglio Comunale ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L’abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d’atto.
8.    Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell’anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell’anno successivo.
9.    Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 10
(Altre forme di consultazione)

1.    Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell’adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un’immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell’articolo 9. Il regolamento per gli istituti di partecipazione determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art. 11
(Associazioni organizzazioni del volontariato e consulte)

1.    Il Comune valorizza le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato, sindacali ed imprenditoriali. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo, il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Comunale, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunioni.
2.    Il Consiglio Comunale istituisce consulte e osservatori, assicurando loro l’esercizio di funzioni consultive.
3.    Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l’adozione di specifiche carte dei diritti.
4.    Il Consiglio Comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l’organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l’elaborazione dei propri indirizzi generali.

Art.12
(Tempi e modalità della vita urbana)

1.       Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all’organizzazione dei tempi dell’attività amministrativa e dei servizi e favorisce un’organizzazione della vita che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.
2.       Il Sindaco armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche nonché con quelli del lavoro privato. Per tali adempimenti si può avvalere della consultazione degli interessati.
3.        Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell’utenza.
4.        Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell’esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, il Comune promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:
a)    assistenza e cura della persona, e in particolare dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;
b)    fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni: dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;
c)    fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Art. 13
(Difensore Civico)

1.        Il Difensore Civico, è garante della imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale in quanto organo di tutela e difesa degli appartenenti alla comunità cittadina; è espressione della democrazia civica e municipale ed esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti nei casi previsti dalla legge.
2.        Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli appartenenti alla comunità cittadina.
3.        Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Qualora, dopo tre votazioni, non sia stato raggiunto il suddetto quorum, risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Contestualmente risulterà eletto Vice Difensore Civico il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dopo il candidato eletto Difensore Civico.
4.        Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico restano in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Gli stessi operano in regime di proroga sino alla nomina del nuovo Difensore Civico e del Vice Difensore Civico e, comunque, decadono il quarantacinquesimo giorno successivo all’insediamento del Consiglio Comunale.
5.       Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati, diverse candidature possono essere presentate al Consiglio Comunale con proposte sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.
6.       Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico costituiscono l’Ufficio del Difensore Civico che si avvale di personale dipendente del Comune.
7.       Il regolamento per l’istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo da assicurare che il Difensore Civico ed il Vice Difensore Civico siano scelti tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l’esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell’Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l’azione cori le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali.
8.       Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.
9.       Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
10.    Il Difensore Civico, se richiesto dall’interessato, è tenuto al riserbo sugli atti non aventi carattere amministrativo di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.

Capo III

ORGANI DEL COMUNE

Art. 14
(Amministratori comunali)

1.    Gli Amministratori comunali, nell’esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei funzionari.
2.    Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.
3.    Gli amministratori comunali debbono astenersi dall’utilizzare atti amministrativi relativi alla privacy dei cittadini per scopi politici di parte.

Art. 15
(Consiglio Comunale)

1.    Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2.    Il Consiglio Comunale, anche attraverso le Commissioni Consiliari, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.    Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall’insediamento, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
4.    I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
5.    Il regolamento disciplina:
a)    l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
b)    il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Comunali;
c)    il procedimento per le nomine di competenza consiliare, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici;
d)    l’organizzazione di apposite sessioni consiliari dedicate, tra l’altro, alla politica sociale, all’assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;
e)    l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti.
6.    Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del revisore contabile, anche  attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell’attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l’audizione in Consiglio e/o nella competente Commissione Consiliare, del revisore dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 16
(Consiglieri Comunali)

1.    I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
2.    I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3.    I Consiglieri Comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
4.    I Consiglieri Comunali hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all’ordine del giorno del Consiglio e della commissione di cui facciano parte, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del consiglio.
5.    Nell’esercizio del Loro mandato i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
6.    Il Comune assicura ai Consiglieri Comunali le attrezzature ed i servizi necessari all’espletamento delle loro funzioni.
7.    I Consiglieri Comunali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite.
8.    La mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Art. 17
(Presidenza del Consiglio Comunale)

1.    Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente. Il Presidente rappresenta l’Assemblea elettiva.
2.    Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3.    In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Sindaco.
4.    Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto nella prima seduta del consiglio, tra i suoi membri, con l’esclusione dell’elettorato passivo  del sindaco, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice e con voto limitato ad un candidato; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano per età.
Art. 18
(Organizzazione del Consiglio Comunale)

1.    Il Consiglio Comunale,  nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
2.    Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3.    Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
4.    Le Consigliere e i Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
5.    La Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale ed esamina le questioni relative all’interpretazione dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.
6.    Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19
(Commissioni Consiliari)

1.    Le Commissioni Consiliari possono essere dotate di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione della maggioranza e minoranza consiliare. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
2.    Le Commissioni Consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l’audizione di dirigenti del Comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Art. 20
(Consigliere straniero aggiunto)

1.    E’ istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del consiglio comunale con diritto di informazione preliminare sugli oggetti all’ordine del giorno e con solo diritto di parola in assemblea.
2.    I consiglieri stranieri aggiunti partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le modalità di cui al 1° comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.
3.    L’elezione dei consiglieri stranieri aggiunti è disciplinata dal regolamento sulle forme di partecipazione e avviene di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. La durata in carica è la stessa del consigliere comunale.
4.    I consiglieri stranieri aggiunti godono degli stessi diritti del consigliere comunale per quanto attiene all’iniziativa su ogni atto di competenza del consiglio, hanno analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dal segretario comunale e dai funzionari del comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e copie di atti  documenti utili per l’espletamento del suo incarico. Le modalità di esercizio del diritto di cui sopra sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
5.    E’ demandata al regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini la determinazione del numero dei consiglieri stranieri aggiunti, nonché le modalità di elezione degli stessi.

Art. 21
(Commissione delle Elette)

1.    Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, può essere istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Comunale.
2.    La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione, qualora, se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
3.    La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale – particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
4.    La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e ad essa si applica il comma 6 dell’articolo 16 dello Statuto.
5.    Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.
6.    Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 22
(Sindaco)

1.    Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’ente.
2.    Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Comunale e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative al mandato. Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione e all’adeguamento dell’attuazione delle linee programmatiche indicate nel regolamento del Consiglio Comunale, la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche è svolta dal Consiglio contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria di cui al successivo art. 31.
3.    In particolare, il Sindaco:
a)    promuove e coordina l’attività della Giunta Comunale, procede alla sua convocazione e la presiede;
b)    assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell’Amministrazione Comunale;
c)    esercita ogni altra funzione ad esso attribuita, quale Capo dell’Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
d)    sovrintende all’espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
e)    conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
f)    sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale, se nominato ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.267/2000, nonché ai responsabili delle strutture amministrative comunali sovraordinate;
g)    provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale;
h)    indice i referendum comunali;
i)    coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità cittadina;
j)    esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di Governo.

4.    Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall’Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Provincia di Rieti, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti- a pronunciarsi in merito all’intervento oggetto dell’accordo di programma.
5.     Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori o consiglieri comunali l’esercizio delle proprie attribuzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento dei singoli atti. L’atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può essere revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al consiglio.

Art. 23
(Giunta Comunale)

1.    La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di   quattro Assessori.
2.    Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, fra i componenti il Consiglio Comunale dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco esercita le funzioni vicarie del Sindaco nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3.    Il Sindaco può ripartire i compiti di indirizzo e di controllo in merito all’attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corse del mandato.
4.    La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell’amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco.
5.    E’ di competenza della Giunta Comunale l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6.    La Giunta Comunale, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio.
7.    Le deliberazioni della Giunta Comunale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dall’apposito regolamento.
8.    I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
9.    Il Sindaco e la Giunta Comunale sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio, salve oggettive ragioni ostative da motivare congruamente al Consiglio stesso.
10.    La Giunta può essere composta anche da Assessori non eletti.
Capo IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 24
(Principi  di organizzazione)

1.    Il Comune, per l’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all’organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l’indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali.
2.    L’ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
3.    L’Amministrazione Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione delle dipendenti e dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.
4.    L’Amministrazione Comunale favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali, svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall’Amministrazione stessa.

Art. 25
(Organizzazione degli uffici e servizi)

1.        L’articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Comunale.
2.        La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell’Amministrazione.
3.         I compiti sono attribuiti agli uffici in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
4.        Gli incarichi di direzione sono conferiti, secondo le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai funzionari in relazione al merito, alla professionalità ed all’esperienza ed al livello professionale posseduto. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può eccedere il mandato del Sindaco. Essi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
5.         Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l’assunzione di dirigenti o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati
6.         Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli amministratori per coadiuvarli nell’esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
7.         Anche per gli incarichi di direzione può essere applicato il criterio della mobilità da un settore all’altro.

Art. 26
(Segretario Comunale)

1.       Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale. L’incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. L’incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale,  per gravi violazioni di legge.
2.       Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario inoltre:
a)    sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;
b)    partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, ne cura la verbalizzazione, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici e provvede agli atti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate e ne controlla la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle deliberazioni stesse; presiede la conferenza dei servizi dei capi settore che di norma si tiene settimanalmente.
c)    può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
d)    esercita ogni altra funzione, compatibile con la professionalità propria del ruolo, attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 27
(Direttore Generale)

1.      Il Sindaco può nominare un Direttore Generale secondo le modalità di cui all’art.108 del D.Lgs 267/2000. L’incarico va attribuito in via prioritaria al Segretario Comunale titolare dell’Ente.
2.      L’ordinanza del Sindaco di nomina del Direttore Generale e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano i rapporti tra il Segretario Generale e il Direttore Generale (se persona diversa), assicurando il rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3.      Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nell’ambito delle funzioni attribuitegli con l’ordinanza sindacale di nomina, sovrintende alla gestione degli uffici del Comune al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza e, in particolare, è responsabile della predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 197 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del citato decreto legislativo.
4.      I responsabili dei servizio  del Comune rispondono al Direttore Generale dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 28
(Responsabili dei Servizi)

1.        I responsabili dei servizi  in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune – sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.
2.        I responsabili dei servizi  perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell’organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell’andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.
3.       Spetta ai responsabili dei servizi, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi politici.
4.       A criteri generali di attribuzione delle competenze dei responsabili dei servizi esposti ai commi precedenti può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.
5.       Sulle proposte di deliberazione, sottoposte ai competenti organi, che non siano meri atti di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio dell’ufficio interessato. Qualora la proposta di deliberazione comporti implicazioni d’ordine contabile, è espresso il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio della Ragioneria Generale.
6.       I provvedimenti dei responsabili dei servizi  che comportino implicazioni d’ordine contabile sono esecutivi con l’apposizione del relativo visto di regolarità attestante, ove necessario, la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio della Ragioneria Generale.
7.       Ai responsabili dei servizi è attribuita la rappresentanza legale dell’Ente. La costituzione in giudizio è di competenza del responsabile del servizio legale nell’ambito delle direttive fissate dalla Giunta.
8.        I responsabili dei servizi svolgono incarichi di presidente di commissioni per l’espletamento di gare. Tali incarichi non possono essere conferiti ai responsabili dei servizi assegnati all’ufficio cui spettano i compiti di controllo sull’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara.
9.        Ai responsabili dei servizi sono altresì conferiti gli incarichi di presidente di commissioni di concorso per il personale non apicale. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definirà eventuali casi di incompatibilità.
10.        Il regolamento per il sistema di valutazione dei responsabili dei servizi determina, nell’ambito del sistema di controllo interno, i criteri generali per la valutazione dei responsabili dei servizi nonché per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
11.        La Conferenza dei responsabili dei servizio, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 29
(Sistema di controllo interno)

1.    Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’azione amministrativa.
2.    L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno sono disciplinati dal regolamento di contabilità in base ai principi dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29 e dal decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.286.
3.    Il controllo interno, di gestione e la valutazione dei Responsabile dei servizi può essere svolto anche mediante forme associative tra Comuni.

Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 30
(Modalità di gestione)

1.    L’assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
2.    La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3.    I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell’esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
4.    Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
5.    E’ vietata la partecipazione di amministratori e personale del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune.
6.    L’acquisto di beni da parte del Comune per strutture comunali appartenenti a dipendenti comunali  e/o amministratori è possibile a condizione che gli stessi non partecipino alla formazione dei relativi atti.

Capo VI

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 31
(Ordinamento contabile)

1.    L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi ed in conformità alle norme dello Stato.

Art. 32
(Bilancio e programmazione finanzia)

1.     Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità.
2.     Il bilancio pluriennale,  esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

Art 33
(Rendiconto)

1.    I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2.    Il rendiconto è accompagnato da una relazione le cui modalità sono definite dal regolamento di contabilità.
3.    Il rendiconto e la relazione di accompagno sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio.
4.    Il regolamento di contabilità può definire schemi e modalità di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto è sottoposto all’esame del Consiglio Comunale e portato a conoscenza di cittadini.

Art. 34
(Revisore dei conti)

1.    Al Revisore dei conti del Comune è conferito l’esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
2.    Il Revisore è eletto dal Consiglio Comunale con “voto limitato”.
3.    Non possono essere eletti alla carica di revisori coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale, del Segretario Generale, del Direttore Generale – ove nominato – e dei funzionari e coloro che hanno con il Comune o con le aziende da esso dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall’albo è causa di decadenza dall’ufficio di revisore.
4.    Il revisore dura in carica tre anni. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e dello Statuto, al suo incarico. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o di revoca del revisore, il Consiglio Comunale provvede entro sessanta giorni alla sua sostituzione.
5.    Il revisore adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni.
6.    Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio Comunale all’atto della nomina o della riconferma,  per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 35
(Revisione dello Statuto)

1.    L’iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta.
2.    Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, la proposta di revisione è sottoposta all’approvazione della Commissione consiliare competente.

Art. 36
(Unione di Comuni)

1.    Nella predisposizione delle linee programmatiche e del bilancio di previsione la Giunta si conforma agli obiettivi ad ai programmi contenuti nella relazione revisionale e programmatica al bilancio di previsione dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina.
2.    Le norme del presente statuto restano in vigore finché il trasferimento di attribuzione o compiti all’Unione di Comuni della Bassa Sabina non comporti, salvo volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati di terzi, l’inefficacia o l’incompatibilità delle stesse. L’entrata in vigore di norme dell’Unione in surroga a quelle statutarie assumono esecutività contestualmente al principio di effettività e validità degli atti dell’Unione stessa.

Art. 37
(Approvazione regolamenti)

1.    La potestà regolamentare del Consiglio si esercita mediante voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 38
(Norma finale)

1.    Il Presidente del Consiglio comunale sarà eletto al primo Consiglio utile dopo l’entrata in vigore  dello statuto.

 19/01/2023
Statuto Comunale19/01/202319/01/2023
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Atti amministrativi generali


 11/01/2023
REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO DISCIPLINA ENTRATE29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO IMP. PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO TOSAP29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO IMU29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO IUC29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI ENTRATE29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO29/12/202229/12/2022
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE11/01/202311/01/2023
REGOLAMENTO IGIENE COMUNE DI FORANO11/01/202311/01/2023
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Aliquote e documenti


 29/12/2022
TARIFFE IMP. PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI29/12/202229/12/2022
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 202229/12/202229/12/2022
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IRPEF ANNO 202229/12/202229/12/2022
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 202229/12/202229/12/2022
ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 25.03.2022-FIERA GAVIGNANO VARIAZIONE DATA AL 10.04.202229/12/202229/12/2022
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