Estratto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Art. 23 – Dilazione e rateazione di pagamento
Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, con provvedimento del Responsabile dell’Area, a specifica e motivata domanda e comunque entro sessanta giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
regolarità dei versamenti relativi alla posizione tributaria complessiva del contribuente;
inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
ammontare del debito superiore ad € 200,00.
durata massima: settantadue mesi, secondo il seguente schema:
rate mensili minimo
rate mensili massimo
Fino 200 €
Nessuna dilazione
Da 201,00 a 500,00 €
4
Da 501,00 a 3.000,00 €
5
12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €
13
24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €
25
36
Oltre 20.000,00 €
37
72
applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale maggiorato di due punti percentuali;
decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
Documento di riconoscimento
Documento obbligatorio
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