Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs.vo n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.- L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016). In allegato due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (vedasi modulo "A"), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi modulo "B"). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione on line nella sezione "Amministrazione Trasparente".-
 
 
 
 
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Registro degli accessi


 20/01/2024
Registro accesso agli atti amministrativi ai sensi Legge 241/1990 - 1° semestre 202320/01/202420/01/2024
Registro accesso civico generalizzato - 1° semestre 202320/01/202420/01/2024
Registro accesso civico semplice - 1° semestre 202320/01/202420/01/2024
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Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori


L'accesso civico generalizzato é esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Come esercitare il diritto
La richiesta va indirizzata all'ufficio che detiene i dati:

La richiesta deve essere redatta sul modulo predisposto in allegato e va presentata tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.orgiano.vi.it
oppure
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo orgiano.vi@cert.ip-veneto.net unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
oppure
- tramite posta ordinaria spedendola all'Ufficio Protocollo - Comune di Orgiano - via Roma n. 9 - 36040 Orgiano (VI)
oppure
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo - Comune di Orgiano - Orari di apertura al pubblico

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento
L'ufficio relazioni con il pubblico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile del Settore, responsabile per materia che detiene i dati o documenti.

Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. 
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 16 d.lgs.104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.
Il ricorso va notificato anche all'amministrazione interessata. 
Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

 20/01/2024
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Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria


COSA E' L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, laddove si sia omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell’Ente.

Tale diritto di accesso è rilevante ai soli fini della trasparenza amministrativa delle P.A. e si riferisce ai soli documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

Come esercitare il diritto - Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Orgiano è il Segretario Comunale.
La richiesta va presentata tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.orgiano.vi.it
oppure
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo orgiano.vi@cert.ip-veneto.net unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
oppure
- tramite posta ordinaria spedendola all'Ufficio Protocollo - Comune di Orgiano - via Roma n. 9 - 36040 Orgiano (VI)
oppure
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo - Comune di Orgiano - Orari di apertura al pubblico

Il procedimento
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico
Contro l’eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.

 20/01/2024
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