Liste di attesa
In questa sezione gli enti del servizio sanitario devono indicare i tempi previsti e quelle effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
 
 
 
 
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Liste di attesa


Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
 05/08/2023
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