Descrizione
Disciplina dell’accesso civico e generalizzato
L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 aveva introdotto il nuovo istituto del cd. accesso civico, per garantire a chiunque il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e, nello specifico dal Parco Nord Milano.
Mediante tale nuovo strumento chiunque - cittadini, associazioni, imprese - può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Parco.
Questa forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione, e a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di “amministrazione aperta”, nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, come individuate dalla Legge n. 190/2012 nonché dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione.
Responsabile dell’accesso civico è il Direttore in quanto Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione.
Al fine di assicurare l’ampia operatività e l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica denominata responsabileanticorruzione@parconord.milano.it
Quanto alle modalità operative del diritto di accesso civico, il sopra citato art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede che chiunque, pur non avendone l’interesse, ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa.
Tale richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata in forma scritta al Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione.
Entro trenta giorni dalla richiesta il servizio competente procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il competente servizio indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Solo in caso di mancata presenza nel sito istituzionale delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta, entro i termini previsti, da parte dell’ amministrazione, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC.
Il D.lgs. n. 97/2016 ha modificato l’art. 5 del D.lgs. n. 33 introducendo, oltre il c.d. accesso civico, anche quello generalizzato: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Di ciò ne stata dato atto sul sito dell’ente allegando anche un ulteriore modello ad uso del richiedente, entro i termini di legge, previsti per il 23/12/2016.
L'accesso civico e quello generalizzato non sostituiscono il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/1990; quest’ultimo è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. L'accesso civico e generalizzato, invece, non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa, oppure di dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 24, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge n. 190 del 6 novembre 2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione.