Accesso Civico

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Descrizione

Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs.vo n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.- L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016). In allegato due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (vedasi modulo "A"), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi modulo "B"). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione on line nella sezione "Amministrazione Trasparente".-

Documenti

  • Documento

    Registro degli accessi (art. 5, co.2, d.lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016, Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017)

    Pubblicato il
    Aggiornato al 03/04/2025

  • Documento

    L'accesso civico è regolato dall'art. 5. c.1, del D. Lgs. n. 33/2013 ed è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo previsto dalla normativa.

    Pubblicato il
    Aggiornato al 05/06/2025

  • Documento

    L'accesso generalizzato è regolato dall'art. 5, c.2, del D. Lgs. n. 33/2013

    Pubblicato il
    Aggiornato al 14/04/2025

  • Documento

    Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del provvedimento (art. 5, comma 4, D. Lgs. 33/2013)

    Pubblicato il
    Aggiornato al 05/06/2025