Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Il riferimento è l’art. 30 del Regolamento TARI di seguito riportato:
1. Avverso l’avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all’art. 17bis, che – dal 2016 – prevede l’applicazione dell’istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.