Tipologie di procedimento
In questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi alle tipologie di procedimento al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza con riferimento alle attività di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alle autocertificazione, all'acquisizione d'ufficio delle informazioni di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tali attività.
 
 
 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Acquisto della cittadinanza italiana


Descrizione Procedimento

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91. 

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
  • l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
  • la possibilità della doppia cittadinanza
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")

  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
  • acquisto della cittadinanza per residenza
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno e della Farnesina

1. Cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")

La Legge 05/02/1992, n. 91 (link sopra), art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi dove vige lo ius soliLe condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.

L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")

Acquista la cittadinanza italiana:colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)
il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
  • adozione
  • naturalizzazione del genitore

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.

In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

5. Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • due anni di residenza legale dopo il matrimonio in Italia o tre anni dopo il matrimonio all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
  • validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Penale (delitti contro la personalità dello Stato)
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica

Dal 1° agosto 2015, i soggetti residenti all'estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno. La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all'estero
  • al Ministro dell'Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica  

6. Acquisto della cittadinanza per residenza

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

  • tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
  • quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
  • cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Costo

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto.

 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Autentiche


Descrizione Procedimento

Autentiche di Firma

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto che la firma è stata apposta, in sua presenza, dall'interessato, previa sua identificazione.

Per l'autenticazione di firma occorre la presenza dell'interessato con un documento valido

Autentiche di Copia

L'autentica di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale, viene scritta alla fine della copia.
Per l'autenticazione di copia di un documento occorrono:

  • l'originale del documento;
  • la copia da autenticare

Legalizzazione di fotografie

L'autenticazione di fotografia è di solito richiesta per il rilascio di un documento di riconoscimento.
Occorrono:

  • una foto tessera recente
  • un documento di riconoscimento valido (in mancanza del documento sopra richiesto, è necessaria la presenza di due testimoni - non parenti - con proprio documento di identità valido)
 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Autocertificazione


 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Cambio di indirizzo (all'interno del Comune)


Descrizione Procedimento

L'intestatario della scheda di famiglia dichiara, per sé e per i componenti del nucleo familiare, il trasferimento della residenza da altro comune o il cambio di indirizzo.

Contestualmente vengono aggiornati la patente e il libretto di circolazione dei veicoli di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare.

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Dichiarazione di residenza
  • Patente di guida o dichiarazione di non possesso della patente di guida
  • Passaporto per i cittadini stranieri
 26/04/2024
Dichiarazione-di-residenza26/04/202426/04/2024
Dichiarazione di non titolarità di patente di guida26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Cambio di residenza (proveniente da altro Comune)


Descrizione Procedimento

L'intestatario della scheda di famiglia dichiara, per sé e per i componenti del nucleo familiare, il trasferimento della residenza da altro comune o il cambio di indirizzo.

Contestualmente vengono aggiornati la patente e il libretto di circolazione dei veicoli di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare.

Requisiti

Le domande saranno prese in carico solo se complete in tutte le loro parti, compresi gli allegati, altrimenti, se mancano i requisiti o i moduli sono incompleti, le pratiche verranno respinte in quanto irricevibili per legge (art. 2 legge 241 del 1990).

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Patente di guida
  • Carta d'identità
  • Passaporto per i cittadini stranieri
  • Permesso o carta di soggiorno per i cittadini stranieri
  • Carta d'identità
  • Codice fiscale
 26/04/2024
Dichiarazione di residenza26/04/202426/04/2024
Residenza - Allegato A26/04/202426/04/2024
Dichiarazione di non titolarità di patente di guida26/04/202426/04/2024
Residenza - Allegato B26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Carta d'identità


Descrizione Procedimento

Carta identità per residenti maggiorenni

E' il documento che attesta l'identità della persona e, se richiesto con validità per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei paesi dell'Area Shengen (per i soli cittadini italiani).La carta d'dentità per i maggiorenni ha validità 10 anni.

Il rinnovo può essere richiesto 180 giorni prima della scadenza.

Carta identità per minorenni

Per minori con età inferiore a 3 anni ha una validità di tre anni. La richiesta del documento deve avvenire in presenza di entrambi i genitori.

Per minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni. La richiesta del documento deve avvenire in presenza di entrambi i genitori.

Costo

diritto di segreteria €5,94

Documentazione Necessaria

  • Domanda su apposito modulo
  • Documento scaduto
  • Eventuale denuncia smarrimento o furto
  • N. 3 foto formato tessera uguali
 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Carta d'Identità Elettronica


Descrizione Procedimento

Dal 07 agosto 2018 la Carta d'Identità Elettronica sostituisce la Carta d'Identità cartacea che verrà rilasciata solo nei acsi sotto specificati.

La CIE è il documento personale che attesta l'identità del cittadino e consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi (maggiori informazioni sul sito del Ministero dell´Interno).

Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

Realizzata in materiale plastico (policarbonato), la CIE ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc. per evitarne la contraffazione) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. Sulla CIE infatti sono riportati i dati del cittadino utili per la sua identificazione, la foto e l'impronta digitale. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Con l'emissione della CIE la carta d'identità cartacea sarà rilasciata solo in casi eccezionali e di urgenza, debitamente documentati. A titolo esemplificativo:

  • Certificati medici di impossibilità a recarsi presso il Comune;
  • Residenti in altri Comuni;
  • Prenotazioni per viaggio all'estero

Minorenni

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. Sono necessari inoltre:

Un documento di riconoscimento del minore (se in possesso). In caso di documento valido per l'estero, la presenza di entrambi i genitori (muniti di valido documento d’identità personale) o dell'unico esercente la potestà o del tutore (munito di atto di nomina) per rendere l'assenso scritto all'espatrio.

Nel caso uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di essere presente allo sportello, è sufficiente che sottoscriva il modulo Atto di assenso carta identità minorenni e lo trasmetta all'Ufficio Anagrafe unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

Nel caso di rifiuto dell’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Tempi per il rilascio

Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo sportello CIE rilascia al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE, che non è però utilizzabile come documento di identificazione o riconoscimento.

Il rilascio non è immediato. La consegna della CIE avverrà a cura del Ministero dell'Interno tramite posta entro sei giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo indicato dal cittadino.

Si invita pertanto la cittadinanza a controllare la data di scadenza della propria carta di identità in particolare quando non si disponga di altri documenti in corso di validità.

Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo precedentemente indicato, la CIE rimarrà in giacenza all'ufficio postale per quindici giorni e successivamente inviata all'Ufficio CIE del Comune.

La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di rilascio.

Validità

  • da 0 a 3 anni: validità 3 anni;
  • da 3 a 17 anni: validità 5 anni;
  • Maggiorenni: validità 10 anni;

Se l’età del minore è inferiore a 14 anni, e può essere rilascia una CIE valida all’espatrio, è facoltà del titolare chiedere la stampa dei nomi dei genitori sul retro della carta. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori e’ necessario, per recarsi all’estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore o dagli esercenti la potestà genitoriale è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento – modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato.

 

 

Requisiti

  • Residenza a Roncobello

Costo

Euro 22,50 (€ 16,79 corrispettivo per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, € 5,71 per diritto fisso e diritti di segreteria) per prima emissione o rinnovo e di Euro 28,00 (€ 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, € 11,21 per diritto fisso e diritti di segreteria) per il duplicato (cioè in caso di furto, smarrimento o deterioramento)

Documentazione Necessaria

  • Carta identità cartacea o elettronica scaduta
  • In caso di smarrimento o deterioramento: la denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza
  • La tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di rilascio

Emissione CIE per non residenti

Carta d'Identità cittadini non residenti

I cittadini  residenti in altro comune italiano, ma  temporaneamente  dimoranti  a  Roncobello,  possono ottenere il rilascio  della Carta d'Identità Elettronica previo nulla-osta richiesto al Comune di residenza.

Oltre al necessario nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza, le procedure previste  per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica ai cittadini non residenti nel Comune di Roncobello, sono le medesime di quelle richiamate per i cittadini residenti.

Portare carta d'identità scaduta o denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza

 26/04/2024
Dichiarazione di assenso all'espatrio26/04/202426/04/2024
Richiesta nulla osta per emissione carta d'identità per non residenti26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Certificato anagrafico storico/originario


Costo

diritti di segreteria €0,52

Documentazione Necessaria

  • Carta d'identità
 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Comunicazione di ospitalità e/o assunzione di straniero o apolide


Documentazione Necessaria

  • Comunicazione da parte dell'ospitante su apposito modulo entro le 48 ore successive all'ospitalità, assunzione o cessione
  • Fotocopia carta identità dell'ospitante
  • Fotocopia passaporto o permesso di soggiorno del cittadino straniero o apolide
 
 26/04/2024
Comunicazione di ospitalità e/o assunzione di straniero o apolide26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Contrassegni invalidi


Documentazione Necessaria

  • Richiesta su apposito modulo con allegato certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria
 26/04/2024
Richiesta rilascio contrassegno persone invalide26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Denuncia di morte


Descrizione Procedimento

In caso di decesso avvenuto a domicilio, i parenti o un loro delegato devono presentare denuncia tramite certificato necroscopico o avviso di morte rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

Il servizio provvede alla stesura dell'atto di morte e al conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni per la sepoltura.

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Notifica di morte rilasciata dal medico che ha accertato il decesso
  • Scheda di morte ISTAT
 26/04/2024
Notifica-di-morte26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Denuncia di nascita


Descrizione Procedimento

La denuncia di nascita deve essere effettuata dal padre o dalla madre, da un medico o ostetrica che ha assistito al parto, da un procuratore speciale.

Si effettua:

  • entro dieci giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di nascita;
  • entro tre giorni al direttore dell'Ospedale dove è avvenuto il parto.

Per le dichiarazioni di figlio naturale è necessaria la presenza di entrambi i genitori.

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Attestazione di nascita
  • Dichiarazione su apposito modulo del nome del neonato
  • Carta d'identità del dichiarante
 26/04/2024
Dichiarazione del nome del neonato26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Dichiarazione inagibilità grave dell'immobile


Costo

diritti di segreteria €. 40,00.=,

n.2 marche da bollo da €14,62.= cadauna (salvo casi particolari)

Documentazione Necessaria

  • Richiesta su apposito modulo
 26/04/2024
Richiesta certificato inagibilità immobile26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione


Descrizione Procedimento

E' il documento sottoscritto dal cittadino con il quale dichiara stati, fatti e qualità personali contenuti in certificati o atti depositati presso una Pubblica Amministrazione. Non necessita né di autentica della firma né di documento d'identità. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarlo, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.

Si può autocertificare:

  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti politici;
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
  • lo stato di famiglia;
  • l'esistenza in vita;
  • la nascita del figlio;
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  • il titolo di studio o la qualifica professionale, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
  • la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto, il possesso e il numero del codice fiscale e della partita IVA. qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • lo stato di disoccupazione, la condizione di pensionato e la categoria di pensione, la condizione di studente o di casalinga;
  • la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • di non aver riportato condanne penali;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

E' il documento sottoscritto dal cittadino con il quale dichiara stati, fatti e qualità personali a sua conoscenza. Tale documento va presentato corredato dalla carta d'identità o sottoscritto dinanzi al funzionario incaricato a ricevere l'istanza.

La dichiarazione che il dichiarante rende può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi a soggetti appartenenti alla propria famiglia di cui egli abbia diretta conoscenza: in tal caso la firma deve essere autenticata.

Dove sono utilizzabili

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni cioè tutte le Amministrazioni dello Stato, gli Istituti e le Stato e di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, le ALER, le Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico.

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese private esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Gestori di Pubblici Servizi: Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere utilizzate nei rapporti fra privati solo a discrezione degli stessi.

Importante ricordare

Il pubblico ufficiale o il funzionario che non ammette tale dichiarazioni, nonostante vi siano i presupposti per accoglierle, incorre nelle sanzioni previste dal Codice Penale e rischia una punizione per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

La Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi non possono chiedere i certificati direttamente ai cittadini, bensì devono accettare le loro autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Le Pubbliche Amministrazioni sono comunque tenute a rilasciare i certificati richiesti dal cittadino anche se questi possono essere autocertificati.

Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo

Per le autocertificazioni è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.

L'autentica della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà è necessaria solo nel caso in cui siano indirizzate a privati e può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di Comuni diversi da quello di residenza.

L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo, tranne nei casi in cui il cittadino comprovi che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.

Dichiarazioni non veritiere

Anche se la Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, le norme, semplificando l'azione amministrativa, tendono a creare tra Pubblica Amministrazione ed il cittadino rapporti di fiducia e collaborazione.

Peraltro, dichiarazioni non veritiere, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in materia.

 26/04/2024
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Iscrizione Albo Presidenti di seggio elettorale
Ufficio di riferimento


Descrizione Procedimento

Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore è necessario essere iscritti negli appositi albi.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

  • presidenti: essere elettori del Comune, possedere il titolo di scuola media di secondo grado, non avere superato il settantesimo anno di età. Le domande devono essere presentate nel mese di ottobre di ogni anno. La nomina è effettuata dalla Corte d'Appello di Brescia.
  • scrutatori: essere elettori del Comune, possedere il titolo della scuola dell'obbligo, non avere superato il settantesimo anno di età. Le domande di iscrizione si ricevono nel mese di novembre di ogni anno. La nomina a scrutatore è effettuata dall'Ufficiale Elettorale del Comune.

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Domanda su apposito modulo durante il mese di ottobre di ogni anno
  • Titolo di studio
 26/04/2024
Domanda per l'iscrizione nell'Albo Presidente di seggio26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Iscrizione Albo scrutatori seggi elettorali


Descrizione Procedimento

Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore è necessario essere iscritti negli appositi albi.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

  • presidenti: essere elettori del Comune, possedere il titolo di scuola media di secondo grado, non avere superato il settantesimo anno di età. Le domande devono essere presentate nel mese di ottobre di ogni anno. La nomina è effettuata dalla Corte d'Appello di Brescia.
  • scrutatori: essere elettori del Comune, possedere il titolo della scuola dell'obbligo, non avere superato il settantesimo anno di età. Le domande di iscrizione si ricevono nel mese di novembre di ogni anno. La nomina a scrutatore è effettuata dall'Ufficiale Elettorale del Comune.

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Domanda su apposito modulo durante il mese di novembre di ogni anno
  • Titolo di studio (assolvimento obbligo scolastico)
 26/04/2024
Domanda per l'iscrizione all'Albo scrutatori seggi elettorali26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Iscrizione Elenchi Giudici popolari


Descrizione Procedimento

Il Servizio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello.

I cittadini italiani residenti nel Comune in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (per la Corte di Assise) e di secondo grado (per la Corte d'Assise d'Appello) di età compresa tra i 30 ed i 65 anni che desiderano essere inclusi negli elenchi sopracitati, possono presentare domanda presso il Sevizio Elettorale dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (2005, 2007, etc.)

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Domanda su apposito modulo da maggio a giugno

Titolo di studio:

  • a) diploma di scuola media di primo grado per la Corte di Assise
  • b) diploma di scuola secondaria superiore di qualsiasi tipo per la Corte di Assise d'Appello
 26/04/2024
Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Modulo richiesta rimborso IMU e TASI


 Ufficio di riferimento

Tributi

Oggi Aperto

 

 

 
Telefono 0345 84047
Fax 0345 84453
 26/04/2024
Modello richiesta rimborso IMU e TASI26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Occupazione temporanea (max un anno) del suolo pubblico


Costo

n.1 marca da bollo da €14,62.= per richieste superiori a 30 gg.

canone occupazione suolo pubblico

Documentazione Necessaria

  • Richiesta su apposito modulo
  • Apposito modulo per pagamento COSAP
 26/04/2024
Comunicazione occupazione temporanea aree pubbliche26/04/202426/04/2024
Richiesta autorizzazione occupazione temporanea aree pubbliche26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Occupazione temporanea con chiusura strada o di limitazione alla circolazione


Costo

n.1 marca da bollo da €14,62.= per richieste superiori a 30 gg.

canone occupazione suolo pubblico

Documentazione Necessaria

  • Richiesta su apposito modulo
  • Apposito modulo per pagamento COSAP
 26/04/2024
Comunicazione occupazione temporanea aree pubbliche26/04/202426/04/2024
Richiesta autorizzazione occupazione temporanea aree pubbliche26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

PagoPA


Descrizione Procedimento

Il Comune di Roncobello ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, offrendo l'opportunità, all'utente che usufruisce di un servizio, di scegliere il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste.) e il canale tecnologico di pagamento preferito.

PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.

PagoPA garantisce a privati e aziende:

  • sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
  • semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
  • trasparenza nei costi di commissione.

PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:

  • certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
  • riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
  • semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

PagoPA è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l'interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema.

 

 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Piano Ditto allo Studio per l'anno scolastico 2022/2023


Descrizione Procedimento

Il Consiglio Comunale con delibera n.22 del 16.10.2019 ha approvato il Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020. In allegato il piano e i moduli per le domande.

 26/04/2024
Avviso Piano di Diritto allo Studio 2022/202326/04/202426/04/2024
Domanda maggiorenne Piano Diritto Studio 2022/202326/04/202426/04/2024
Domanda contributi prima media Piano Diritto Studio 2022/202326/04/202426/04/2024
Piano di Diritto allo Studio 2022/202326/04/202426/04/2024
Domanda minorenne Piano Diritto Studio 2022/202326/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Presentazione DAT


Descrizione Procedimento

Descrizione

Descrizione

Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

In data 31 gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.

Cosa sono le DAT

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. A tale fine può indicare indica una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.

La forma delle DAT

Le DAT possono essere redatte nella forma di:

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata che può essere presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.

La consegna delle DAT all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica

L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune.

NON PUO' ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.

Le DAT devono essere personalmente presentate dal disponente in originale.

Al momento della presentazione della DAT il disponente presterà o meno il proprio consenso al deposito della disposizione anticipata di trattamento in formato digitale nella Banca Dati Nazionale istituita dal Ministero della Salute.

All'atto della presentazione verrà rilasciata idonea ricevuta da apporre sull'originale: qualora il disponente dichiari il proprio consenso al deposito di una copia digitale della disposizione nella Banca Dati Nazionale, l'originale cartaceo munito di ricevuta verrà restituito dal disponente, qualora, invece, non presti il consenso la DAT in originale verrà depositata e conservata nella Casa Comunale (a tal vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali) e al disponente sarà restituita copia conforme con allegata copia della ricevuta di deposito.

Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico, appositamente predisposto nel programma informatico in dotazione del Settore, e poi registrate nella banca dati del Ministero della Salute, di cui all'art. 1, comma 418 della L. n. 215/2017.

La Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" ha disciplinato nello specifico le modalità di raccolta delle copie delle Disposizione anticipate di tattamento nella Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

 L'Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.

 L'Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell'8.2.2018, n. 1, a registrarla ed eventualmente, previo consenso, depositarla, come disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 31.1.2020, n. 2

Per informazioni e comunicazioni, gli interessati devono contattare l'Ufficio di Stato Civile di questo Comune.

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il Martedì, Giovedì e Venerdì anche di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Telefono 034584047

Indirizzo di posta elettronica: ragioneria@comune.roncobello.bg.it

Posta elettronica certificata: comune.roncobello@legalmail.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;
  • Art. 1, commi 418-419 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
  • Circolare del Ministero dell'Interno 8.2.2018, n. 1, Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" – Prime indicazioni operative.
  • Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Indicazion tecnico-operative.
 26/04/2024
Legge 22 dicembre 2017 n. 21926/04/202426/04/2024
Circolare del Ministero dell'Interno 8.2.2018, n. 126/04/202426/04/2024
Art. 1, commi 418-419 della Leggge 27 dicembre 2017, n. 20526/04/202426/04/2024
Circolare del Ministero dell'Interno 31.01.202026/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Richiesta di atti/documentazione


Descrizione Procedimento

Con la richiesta accesso documenti si dà la possibilità, a chiunque ne abbia interesse, ad accedere ai documenti della Pubblica Amministrazione.

La richiesta è regolata nel generale dalla legge 241/90

Documentazione Necessaria

  • Richiesta scritta su apposito modulo
  • Fotocopia carta d'identità valida
 26/04/2024
Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi26/04/202426/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Rilascio certificati anagrafici


Descrizione Procedimento

I certificati anagrafici (cioè il certificato di residenza e di stato famiglia) indicano appunto la residenza e la composizione della famiglia anagrafica, cioè compaiono in un unico stato di famiglia tutte le persone che abitano allo stesso indirizzo e nello stesso appartamento.

Chi può richiederlo

Puoi richiedere questo certificato per te o anche per altre persone. Basta conoscere i dati anagrafici dell’intestatario del certificato, cioè nome, cognome, data di nascita.

Come richiederlo

Allo sportello
Devi andare allo sportello Anagrafe con un documento d’identità valido e conoscere nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato

Costo

diritti di segreteria €0,52

Documentazione Necessaria

  • Carta d'identità
 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Tessera elettorale


Descrizione Procedimento

Per esercitare il diritto di voto è necessario possedere la tessera elettorale rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

La tessera è consegnata al compimento del diciottesimo anno di età direttamente a domicilio. In caso di smarrimento o di deterioramento è possibile richiederne il duplicato presentando apposita domanda il cui modulo è disponibile presso il Servizio.

Costo

Nessun costo

Documentazione Necessaria

  • Domanda su apposito modulo da maggio a giugno

Titolo di studio:

  • a) diploma di scuola media di primo grado per la Corte di Assise
  • b) diploma di scuola secondaria superiore di qualsiasi tipo per la Corte di Assise d'Appello
 26/04/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano