Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 - Collegio consultivo tecnico Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti.Il Collegio Consultivo Tecnico è un organo tecnico straordinario avente la funzione preventiva della risoluzione delle controversie che possono rallentare o compromettere l’iter realizzativo del contratto d’appalto o comunque influire sulla sua regolare esecuzione.L’attivazione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria solo per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.Quanto ai contratti di servizi e forniture la costituzione è sempre facoltativa.Il MIT -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere n. 4015/2026), ha chiarito che l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico non scatta per tutti i lavori sopra soglia UE.Ai sensi dell’art. 215, co. 1, D.Lgs. 36/2023, esso è obbligatorio solo per lavori diretti alla realizzazione di un’opera pubblica, intendendo quest’ultima il risultato di un insieme di lavori con autonoma funzione economica o tecnica, stabilendo pertanto, quale criterio decisivo in merito, la finalità funzionale dell’intervento, non il solo importo dell’appalto.Al momento, non risultano presso questo Comune la costituzione di Collegi Consultivi Tecnici.