Accesso Civico

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Descrizione

Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs.vo n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.- L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016). In allegato due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (vedasi modulo "A"), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi modulo "B"). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione on line nella sezione "Amministrazione Trasparente".-

Documenti

  • Documento

    Accesso civico anno 2023

    Pubblicato il
    Aggiornato al 30/01/2024

  • Documento

    L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la P.A. ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
    La richiesta è gratuita e non deve essere motivata; essa va indirizzata direttamente al Responsabile della Trasparenza del Comune di Sant'Elia Fiumerapido, Segretario Comunale dott.ssa Angela Decina mediante apposita modulistica.


    La richiesta va spedita:


    - a mezzo fax al n. 0776.35.00.20
    - alla casella di posta elettronica protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it

                                  
    Il Responsabile, entro 30 giorni, pubblica sul sito web http://www.comune.santeliafiumerapido.fr.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale.
    Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

    Potere sostitutivo
    Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato a seguito del D. L. n 41 del 03.02.2014 nella figura del Segretario Comunale, tel. 0776.35.18.44 - mail: dg@comune.santeliafiumerapido.fr.it, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
    Normativa di riferimento: art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013

    Pubblicato il
    Aggiornato al 30/06/2022