Organi di revisione amministrativa e contabile

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Descrizione

Questa sezione contiene le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (D.Lgs. 33/2013 - Art. 8 - come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

Quadro normativo di riferimento

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

- DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. (4)

- LEGGE REGIONALE 17 marzo 2016, n. 3 

" [...] i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall'ente.

2. A tal fine le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di revisore.

3. Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale appositamente convocata per la nomina del collegio dei revisori.".

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