Indicatore di tempestività dei pagamenti art.9 DPCM 22/09/2014

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Descrizione

La funzione permette di soddisfare le richieste dell'art.9 DPCM 22/09/2014, relative in modo particolare al calcolo dell'Indicatore Annuale e Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti.

Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

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Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti 1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

Il nuovo applicativo di contabilità elabora automaticamente (Contabilità / Trasparenza Amministrativa / Elenchi Sito Istituzionale) i dati richiesti dal DPCM 22/09/2014. In questa sezione viene pubblicata la stampa "Indicatore Tempestività dei Pagamenti - aggiornamento circolare MEF 22/2015", secondo il criterio "data scadenza fattura se presente altrimenti data protocollazione fattura + 30 giorni". 

Documenti

  • Documento

    Indice di Tempestività Pagamenti ex DPCM 22/09/2014

    Pubblicato il 29/05/2024
    Aggiornato al 29/05/2024