Accesso civico semplice
Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria – art. 5, comma 1 D.lgs. n. 33/2013
 
Diritto di chiunque di richiedere gratuitamente la pubblicazione di dati, documenti o informazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione.
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico indirizzata alla Responsabile della Trasparenza Dott.ssa Barbara Pusceddu deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
La richiesta può essere presentata: a mani al Protocollo generale, presso la sede del Comune, in Via Nazionale 21, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune-siris-or.it, tramite posta ordinaria all'indirizzo comunedisiris@tiscali.it, tramite servizio postale all’indirizzo Via Nazionale n. 21 - 09090 Siris (OR),  tramite fax al n. 0783990118. L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
 
La Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio interessato e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta pubblica nel sito istituzionale del Comune il documento, l’informazione o il dato richiesto e contestualmente lo trasmette al richiedente, ovvero gli comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato si provvederà a indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Segretario Comunale, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione nel sito di quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, il Comune procede alla pubblicazione sul sito del documento richiesto ed alla comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo.

 

 
 
 
 
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Modulo istanza accesso civico semplice


 26/02/2024
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