Accesso Civico

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Descrizione

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

 Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

 Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

 In tal caso potrete richiederli inoltrando una semplice domanda di "accesso civico" al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, DOTT. Gabriele PINO, ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

comune.sanmarcodalunzio@pec.it

segretariocomunale@comune.sanmarcodalunzio.me.it


Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

 Con il D. Lgs. 97/2016 stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d'informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività  amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità  di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

L'istanza può essere presentata alternativamente:

Le modalità  di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità  previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
    • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
    • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
    • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d'identità .

L'Amministrazione tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città  per esprimersi.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

Documenti

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    Aggiornato al 04/04/2025