Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs.vo n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.- L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016). In allegato due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (vedasi modulo "A"), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi modulo "B"). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione on line nella sezione "Amministrazione Trasparente".-
 
 
 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

QUANDO E COME AZIONARE LO STRUMENTO DELL’ACCESSO CIVICO


Nel caso in cui l’amministrazione non pubblica le informazioni (o le pubblica in modo parziale) previste dal decreto legislativo n. 33/2013, ogni cittadino può azionare lo strumento dell’accesso civico ovvero chiedere all’amministrazione inadempiente di conoscere le informazioni omesse;

La richiesta di accesso civico prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (a differenza di quanto previsto dal diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990), non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta di accesso va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione inadempiente.

L’amministrazione deve, entro trenta giorni, pubblicare sul sito l’informazione omessa e trasmetterla a chi ha presentato la richiesta di accesso civico o comunicare l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento per accedervi.

Il responsabile della trasparenza del Comune di Somaglia è il dott. Nicola Caravella, Segretario Comunale (tel. 0377.57.90.1)

E SE L’ENTE NON RISPONDE O RISPONDE IN RITARDO?

Il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990 che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, deve rendere disponibili le informazioni entro 15 giorni.

Il richiedente può presentare ricorso al Tar o fare una segnalazione all’ANAC (rimedi tradizionali già previsti per l’accesso tradizionale della legge 241/90).

La richiesta di accesso civico comporta, per il responsabile della trasparenza, l’obbligo di effettuare la segnalazione relativa alla mancata pubblicazione o alla pubblicazione parziale all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. La segnalazione dovrà essere, altresì, indirizzata al vertice politico dell’amministrazione e all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini dell’attivazione della altre forme di responsabilità.

Il titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risposta è:

nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal funzionario titolare di posizione organizzativa, sarà quest’ultimo a procedere in sostituzione
Luca Tavani, (l.tavani@comune.somaglia.lo.it, tel. 0377.77.86.23) per i procedimenti di competenza dei funzionari del Servizio Amministrazione Generale;
dr. ing. Carlo Andrea Marzatico, (c.marzatico@comune.somaglia.lo.it, tel. 0377.77.86.11) per i procedimenti di competenza dei funzionari del Servizio Tecnico;
dr. Pietro Claudio Clemente, (p.clemente@comune.somaglia.lo.it, tel. 0377.77.86.09) per i procedimenti di competenza dei funzionari del Servizio Finanziario;
dr.ssa Angelamaria Faliva, (a.faliva@comune.somaglia.lo.it, tel. 0377.77.86.18) per i procedimenti di competenza dei funzionari del Servizio Interventi Sociali e Servizi alla Persona;
dr.ssa Laura Chiesa, (vigili@comune.casalpusterlengo.lo.it, tel. 0377.81.959) per i procedimenti di competenza dei funzionari del Comando di Polizia Locale.

nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal funzionario titolare di posizione organizzativa, sarà il dr. Nicola Caravella, Segretario Comunale (tel. 0377.57.90.1) a procedere in sostituzione.


REGOLAMENTO E MODULISTICA

In calce alla pagina potrete trovare il regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, di accesso generalizzato e di accesso documentale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 19 marzo 2018, e la relativa modulistica.

 04/07/2023
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso06/06/202306/06/2023
Modello per l'istanza di accesso civico06/06/202306/06/2023
Modello per l'istanza di accesso generalizzato06/06/202306/06/2023
Modello per l'istanza di accesso documentale06/06/202306/06/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Non sono state ricevute richieste di accesso civico e generalizzato


 06/06/2023
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano