RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI TARI:
Viene garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate della Tassa Rifiuti entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, qualora il soggetto richiedente versi in condizioni di documentata (anche autocertificazione) condizione di difficoltà socio – economica. Resta inteso che il mancato pagamento di una sola rata, fa decadere la concessione, ritenendosi da versare l’importo per l’intero.
RATEIZZAZZIONE RISCOSSIONE COATTIVA:
Su richiesta del contribuente, nella ipotesi di una motivata e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di settantadue rate, secondo lo schema seguente:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero
importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
Per ogni ulteriore dinamica relativa al regolamento generale delle entrate comunali si rimanda all’apposito regolamento.