Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs.vo n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.- L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016). In allegato due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (vedasi modulo "A"), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi modulo "B"). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione on line nella sezione "Amministrazione Trasparente".-

 
 
 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Accesso Civico


L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Con il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'art. 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "Pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Consulta il decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013

Le modalità di esercizio di questo diritto sono:

1. La richiesta di accesso  civico  non è sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e  va presentata al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.


2. L'amministrazione,  entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo trasmette contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.


3. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.

 

REGISTRO ACCESSO CIVICO SEMPLICE ANNI 2020/2021

Relativamente agli anni 2020-2021 non si è provveduto alla pubblicazione del registro in quanto non risultano pervenute istanze.

 05/05/2022
Modello per la richiesta di Accesso Civico15/12/202115/12/2021
RESPONSABILI PER L'ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA L. 241/199015/12/202115/12/2021
Registro Accesso Civico Semplice Anno 201915/12/202115/12/2021
Il RPCT è responsabile delle richieste di accesso civico semplice, presentate ai sensi dell'art. 5, 15/12/202115/12/2021
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
DescrizionePubblicato ilAggiornato al 

Accesso Civico

SERVIZIO GESTIONE ACCESSO GENERALIZZATO

TITOLARE DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO


L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Con il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'art. 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "Pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Consulta il decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013

Le modalità di esercizio di questo diritto sono:

1. La richiesta di accesso  civico  non è sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e  va presentata al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.


2. L'amministrazione,  entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo trasmette contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.


3. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.

 12/04/2023
Registro accesso civico generalizzato anno 2020 15/12/202115/12/2021
Registro Accesso civico generalizzato anno 201915/12/202115/12/2021
Registro Accesso civico generalizzato anno 201815/12/202115/12/2021
Registro Accesso Civico generalizzato anno 201715/12/202115/12/2021
Registro accesso civico generalizzato anno 2021 21/03/202221/03/2022
Registro accesso civico generalizzato anno 202212/04/202312/04/2023
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