ATTIVITA' DI ALLOGGIO PER USO TURISTICO

(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 54, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – CAD)

 

Nome del procedimento: Alloggio uso turistico

Ufficio responsabile del procedimento:

Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)

 

Descrizione

Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all'interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione.

I proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

 

Procedura

L'attività è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, del RegolamentoRegionale n.14/2017 da presentare esclusivamente in modalità telematica, al Portale SUAP del Comune di Velletri.

I soggetti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune dove è ubicato l’alloggio ad uso turistico e trasmettono, per via telematica all'Agenzia Regionale del Turismo, copia della suddetta comunicazione nonché della trasmissione dei dati sugli arrivi e sulle presenze (di cui all’art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale  n.14/2017 ) registrandosi al Sistema RADAR della Regione Lazio.

Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ai sensi dell’Art. 109 c. 3 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i., il soggetto ospitante, ha l’obbligo di trasmettere, inoltre, telematicamente all’Autorità della Polizia di Stato,i dati anagrafici delle persone alloggiate presso le strutture ricettive e presso gli alloggi per uso turistico, attraverso l’inoltro della schedina degli alloggiati, previa abilitazione da parte della P.S. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati (scegliere Provincia dove è ubicato l’appartamento).

Per una corretta  conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari,  l’attività è identificata dalla seguente scheda del servizio Ateco

 

Procedura on line

screenshot della procedura

 

Normativa di riferimento

Legge Regionale n.13 del 06/08/2007;

Regolamento Regionale 16 Giugno 2017 n.14 modifiche al Regolamento Regionale 7 Agosto 2015 n. 8 " Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere";

Circolare n.313062 del 20 Giugno 2017;

D.G.R. n. 666 del 24/10/2017;

Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Linee Guida altre forme di ospitalità alloggi per turistico;

 

Requisiti soggettivi 

Per svolgere l’attività di “locazioni turistiche” è necessario:

  • possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159);
  • non sono richiesti specifici requisiti “professionali”.

All'interno del mod. MDA occorre rendere la seguente dichiarazione:

Dichiara:

[ X ] di non essere titolare di altro alloggio per uso turistico nel territorio del Comune in indirizzo;

[ X ] che l'/gli immobile/i precedentemente indicato/i è/sono dotato/i di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina e che, all'interno, verranno offerte in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, anche per un solo giorno di pernottamento, senza prestazione di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione e con divieto, quindi, di somministrazione di alimenti e bevande;

[ X ] l'/gli alloggio/i turistico/i oggetto della presente Comunicazione rispetta/ano i requisiti previsti per le abitazioni nonchè la normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria e non necessita/necessitano di cambi di destinazione d'uso ai fini urbanistici;

[ X ] che si impegna a rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza per l'inoltro della schedina degli alloggiati alla Polizia di Stato. Info: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati

[ X ] che si impegna a trasmettere la presente Comunicazione di alloggio turistico al Comune di appartenenza e ne trasmette la relativa copia all'Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio per via telematica all'indirizzo P.E.C. organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it completa di documento di identità dell'intestatario o tramite Racc.A.R. completa sempre di documento di identità al seguente indirizzo: Agenzia Regionale Turismo - Area Coordinamento ed Organizzazione Uffici Periferici – via Parigi n.11 – 00185 Roma

[ X ] che si impegna a trasmettere per via telematica all'Agenzia Regionale del turismo i dati sugli arrivi e presenze (art.2 comma 3 del RR n.14/2017) previa registrazione al sito www.visitlazio.com - sezione RADAR;

[ X ] che si impegna a richiedere il Codice identificativo regionale previa registrazione al sito regionale www.regione.lazio.it  - sezione argomenti – sezione turismo – “File Regolamento Regionale - strutture ricettive extralberghiere – Codice Identificativo Regionale”. Il Codice identificativo deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza;

[ X ] che, presso l'/gli appartamento/i, oggetto dell'offerta di ospitalità, non viene svolta attività ricettiva extralberghiera riconducibile ad alcuna tipologia di struttura ricettiva di cui all'art. 1, comma 3, del Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 s.m.i , come modificato dal Regolamento regionale n. 14 del 16/06/2017 e che, ai fini della promo-commercializzazione dell'attività, non verranno utilizzate le denominazioni di tipologie ricettive extralberghiere (quali, ad es.: Affittacamere/ Guest-House; Casa e Appartamento per Vacanze; B&B/Bed and Breakfast; Country House/Residenza di campagna; ecc.) ;

 

Requisiti oggettivi

i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto dell'istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.

L'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

 

Atti e documenti da allegare all’istanza:

La procedura sul portale Impresainungiorno (“Compila una pratica”) è guidata. In ogni caso a titolo esemplificativo occorre presentare:

  • Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
  • Fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
  • Attestazione del pagamento dei diritti SUAP;
  • Contratto di affitto o atto di proprietà del locale ovvero dichiarazione dello stesso nella DMA con estremi atto;
  • planimetria immobile;
  • Permesso di soggiorno nel caso in cui il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europ

 

Costi per l'utenza 

Diritti di istruttoria SUAP: euro 10,00 per comunicazione avvio attività alloggio uso turistico.

Marca da bollo: NO

Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari

Il tariffario è disponibile qui, all'interno della procedura: (“Compila una pratica” / “Prima di compilare”) e alla pagina del Servizio SUAP cercare “Pagamento dei diritti”.

Modalità di pagamento: versamento su c/c 34593004 intestato al Comune di Velletri - Serv. Tesoreria; contante presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio - Agenzia Velletri 1 in Via del Comune,59 e Sede, in Velletri, Via Martiri Fosse Ardeatine,9); bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del Lazio, Agenzia Velletri, 1 C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261.

 

Termine per la conclusione del procedimento ed ogni altro termine procedimentale (e tempi medi di effettiva conclusione): 30 giorni

La Comunicazione ha efficacia immediata

 

Uffici ai quali rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso (indirizzi, recapiti telefonici ed e-mail)

Ufficio Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese (SUAP, Attività Produttive)

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1, Velletri, Roma, 00049, Lazio, Italia

Struttura di appartenenza: I Settore - Organizzazione, Servizi Istituzionali, Gare e contratti, Servizi al Cittadino, Servizi per le politiche culturali, Servizi per l'istruzione e politiche giovanili, Azioni per lo sviluppo economico

Telefono: 06961584673 - 464

Indirizzo email: ufficio.suap@comune.velletri.rm.it

Orario di apertura del Servizio:

lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 
 
 
 
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 07/09/2022
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