In questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi alle tipologie di procedimento al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza con riferimento alle attività di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alle autocertificazione, all'acquisizione d'ufficio delle informazioni di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tali attività.

 
 
 
 
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Nome del procedimento: Vendita oggetti preziosi


Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)

Descrizione

Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

La vendita di preziosi al dettaglio o all'ingrosso, nuovi o usati, è soggetta a istanza allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio affinchè l'Ente rilasci l'autorizzazione prevista dall’art. 127, comma 1 e art. 128 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

 

In particolare l'art. 127 T.U.L.P.S. prevede che i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. La licenza del Questore non è, però richiesta per coloro, come gli orafi, che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.

 

Subentro nella titolarità dell'autorizzazione

Ogni autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura ai sensi del TULPS è personale. Pertanto deve essere trattato come "nuova richiesta di autorizzazione" ogni caso di subentro nella titolarità, per qualunque motivo, ivi comprese le variazioni societarie. Compilare in STAR l'endoprocedimento PS4 ed attendere poi comunicazioni specifiche dall'Ufficio Licenza della locale Questura.

 

Procedura

Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari è possibile consultare la scheda Ateco alla URL: https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/normativa/L719/32.12.1 (Codice ATECO: 37.12.1).

 

IMPRESA ARTIGIANA

L’avvio di una attività di commercio di oggetti preziosi (nel caso di impresa ARTIGIANA) è soggetta a SCIA da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri.

 

In tal caso è prevista l’iscrizione presso l’Albo delle imprese Artigiane, non è richiesta l’autorizzazione della Questura (art. 14 comma 3 D.Lgs. 251/1999 che recita “Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane”) ed è richiesta l’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. In tal caso per l’avvio dell’attività deve essere presentata al SUAP territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività provvista della idonea documentazione e la richiesta di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (si invita pertanto ad indicare se l'attività esercitata è artigianale o non artigianale essendo soggetta a procedure differenti).

 

Dopo aver denunciato l'inizio attività al Registro Imprese, occorrerà presentarsi al Registro Assegnatari Marchi di Identificazione, per l'ottenimento del marchio stesso.

 

IMPRESA NON ARTIGIANA

L’avvio di una attività di commercio di oggetti preziosi (nel caso di impresa NON ARTIGIANA) è soggetta a SCIA condizionata da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri.

Coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi (compresi i titolari di compro oro) per l'avvio dell'attività è necessario che attendano il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Questura competente (vedi https://www.poliziadistato.it/articolo/licenza-in-materia-di-oggetti-preziosi).

La licenza ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d "succursali") appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.

L’autorizzazione (art. 127 TULPS) è pertanto personale, ha validità sul territorio nazionale e carattere permanente (art.11 Regolamento attuativo TULPS).

 Dopo aver denunciato l'inizio attività al Registro Imprese, occorrerà presentarsi al Registro Assegnatari Marchi di Identificazione, per l'ottenimento del marchio stesso.

 L'iscrizione nel Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione deve essere richiesta dalle imprese che intendono effettuare l'attività di fabbricazione, importazione e vendita di metalli preziosi.

 L'istanza, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata per posta alla Camera di Commercio di Roma - Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma (vedi link: https://www.rm.camcom.it/pagina310_metalli-preziosi.html).

 COMUNICAZIONE ATTIVITÀ IN DEROGA

 Per quanto concerne la comunicazione di attività in deroga per emissioni in atmosfera vanno seguite le indicazioni contenute al seguente link: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-energia/emissioni-in-atmosfera/pagine-a-contenuto-tecnico-sulle-emissioni-in-atmosfera/dichiarazioni-deroga-dichiarazioni-non-emissione-fumi/.

 Regime autorizzatorio: (art. 2, D. Lgs. 222/2016)

 Il procedimento amministrativo è individuato nella Tabella A, D. Lgs. 222/2016:

 

COMMERCIO SU AREA PRIVATA

 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

 Modalità di richiesta:

 

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Vendita di oggetti preziosi in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita;

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

a) SCIA condizionata

 

b)Autorizzazione/silenzioassenso

 

c)Autorizzazione/silenzioassenso

 

 

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

a)contestualmente alla SCIA;

b)contestualmente all’istanza;

c)preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzioassenso.

Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128.

 

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9

 

Riferimenti normativi

R.D. n.773/1931, art. 127;

Legge 30 gennaio 1968 n. 46;

D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251;

D.P.R. 160/2010 art. 2 e 7 (in vigore dal 01/10/2011);

D.Lgs. n. 251/1999 art. 14;

D.LGS. n. 152/2006

D.Lgs. n. 114/1998;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Scarica il testo della normativaScheda nr. 4 - Attività ricomprese nell'art.127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernenti gli oggetti preziosi;

Circolare Ministero dell'Interno del 26/11/2018.

 

Documentazione da allegare

IMPRESE NON ARTIGIANE

Per le imprese NON ARTIGIANE la competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare l'istanza, (regolarizzata nel bollo) corredata della relativa documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 127 TULPS):

  • indicazione dei soggetti per i quali è richiesta la licenza, il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la propria sede, la natura degli affari che saranno svolti, la tariffa delle operazioni, nonché il personale che intende impiegare distinguendo tra rappresentati, dipendenti e collaboratori;
  • se si tratta di soggetto già titolare di licenza in un altro Stato membro dell'U.E., la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività per cui richiede la licenza, nello Stato d'origine;
  • per l'esercizio temporaneo e/o occasionale delle attività ricomprese nell'art. 127 del T.U.L.P.S. da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, sono previti gli stessi adempimenti di cui alla precedente lettera a;
  • copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa pari ad € 270,00;
  • dichiarazione sostitutiva , ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;
  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando,altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società;
  • dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.;
  • relazione sul ciclo di lavorazione e dichiarazione da parte dell'impresa se trattasi di attività artigiana o non artigiana;
  • comunicazione a Città Metropolitana di Roma Capitale per attività in deroga relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (da presentare mediante Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale al seguente link: https://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.it/activity/9966) per laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli.

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I LOCALI:

  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività;
  • planimetria quotata in scala 1:100 della sede in cui verrà svolta l'attività con layout attrezzature e locali;
  • Relazione tecnico descrittiva del locale e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che dovranno essere già istallate e conformi ai “requisiti richiesti per la sede di lavorazione/commercio”;
  • estremi certificato agibilità o segnalazione agibilità dei locali;
  • se in esercizio di vicinato allegare le dichiarazioni integrative alla SCIA per esercizio di vicinato (in tal caso si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso); In caso di commercio elettronico se presente deposito allegare tutta la documentazione tecnica relativa al deposito.
  • se in media o grande struttura di vendita allegare le dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione propria delle medie e grandi strutture di vendita (in tal caso si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi del Comune e del Questore, senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso);In caso di commercio elettronico se presente deposito allegare tutta la documentazione tecnica relativa al deposito.

 

IMPRESE ARTIGIANE

 

  • Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività;
  • planimetria quotata in scala 1:100 della sede in cui verrà svolta l'attività con layout attrezzature e locali;
  • Relazione tecnico descrittiva del locale e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che dovranno essere già istallate e conformi ai “requisiti richiesti per la sede di lavorazione/commercio”;
  • segnalazione o certificazione agibilità dei locali;
  • relazione sul ciclo di lavorazione e dichiarazione da parte dell'impresa se trattasi di attività artigiana o non artigiana;
  • comunicazione a Città Metropolitana di Roma Capitale per attività in deroga relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (da presentare mediante Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale al seguente link: https://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.it/activity/9966) per laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli.

 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E LABORATORIO ARTIGIANALE

Con riferimento ai titolari di licenza per la fabbricazione e il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 T.U.L.P.S il  Ministero dell’interno ha precisato  quali sono le categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di munirsi della licenza di P.S. e dall'obbligo del relativo pagamento della tassa di concessione governativa.

In particolare tali soggetti, alla luce della normativa vigente e di quanto affermato dal Ministero dell'Interno, si possono individuare secondo lo schema seguente:

  1. Cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie ed arti affini.
  2. Artigiani orafi che, iscritti all’albo delle imprese artigiane, eseguono attività di fabbricazione di oggetti preziosi. Per quel che concerne invece, la necessità che tali soggetti si muniscano della licenza per il commercio dei propri manufatti, occorrerà distinguere due diverse ipotesi.

 

  • Infatti, l’artigiano non dovrà munirsi del citato titolo di polizia quando deve ritenersi prevalente l’attività di fabbricazione di oggetti preziosi rispetto alla commercializzazione degli stessi, come ad esempio nel caso di cessione dei beni prodotti su commissione da parte di privati o di aziende del settore. Come pure, non occorrerà l’autorizzazione in parola allorquando, pur mancando un’espressa commissione, i beni vengono acquistati da ditte autorizzate al commercio di preziosi all’ingrosso o al dettaglio.
  • Diversamente, invece, gli artigiani orafi dovranno munirsi del titolo di polizia di cui all’art. 127 T.U.L.P.S. quando svolgono attività di vendita al minuto di oggetti preziosi nei locali adiacenti al laboratorio di produzione, ovvero in locali da questi distinti.

 

L'attività di commercio all'ingrosso è pertanto incompatibile con quella di artigiano e la commercializzazione dei propri manufatti direttamente nei locali di produzione comporta la cancellazione in Camera di Commercio come impresa artigiana.

E' possibile effettuare entrambe le attività richiedendo per entrambe la licenza del Questore.

 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: http://www.polizia.provincia.tn.it/binary/pat_polizia/circolari_ps/cir1223_18gen00.1203692836.pdf

 

INCASTONATORE DI PIETRE PREZIOSE

Solo in caso di impresa non artigiana. Ente competente a rilasciare la licenza è la Questura.

 

Costi per l'utenza 

Diritti di istruttoria SUAP: € 25,00 per SCIA; € 10,00 per comunicazione;

Tassa di concessione governativa € 270,00.

Non sono dovuti diritti di istruttoria per la comunicazione di cessazione.

Per ulteriori informazioni  consultare il tariffario.

 

Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari

Dalla pagina del Servizio SUAP cercare “Pagamento dei diritti”.

 

Modalità di pagamento DIRITTI SUAP: versamento su c/c 34593004 intestato al Comune di Velletri - Serv. Tesoreria; contante presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio - Agenzia Velletri 1 in Via del Comune,59 e Sede, in Velletri, Via Martiri Fosse Ardeatine,9); bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del Lazio, Agenzia Velletri, 1 C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261.

 

Uffici ai quali rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso (indirizzi, recapiti telefonici ed e-mail)

                                  

Ufficio Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese (SUAP, Attività Produttive)

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1, Velletri, Roma, 00049, Lazio, Italia

Struttura di appartenenza: I Settore - Organizzazione, Servizi Istituzionali, Gare e contratti, Servizi al Cittadino, Servizi per le politiche culturali, Servizi per l'istruzione e politiche giovanili, Azioni per lo sviluppo economico

Telefono: 0696158463

Indirizzo email: carmen.cranco@comune.velletri.rm.it

Orario di apertura del Servizio:

lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00                              

martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

 

 

Procedura on line

In allegato screen shot della procedura telematica sul portale impresa in un giorno per inizio attività di vendita di oggetti preziosi.

 28/03/2023
Procedura_telematica_vendita_oggetti_preziosi.pdf28/03/202328/03/2023
Screenshot procedura telematica28/03/202328/03/2023
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