Installazione di apparecchi da gioco slot machine, giochi elettronici, gioco lecito

In questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi alle tipologie di procedimento al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza con riferimento alle attività di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alle autocertificazione, all'acquisizione d'ufficio delle informazioni di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tali attività.

 
 
 
 
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Nome del procedimento: Procedimento per l'installazione di apparecchi da gioco slot machine, giochi elettronici, gioco lecito (Cod. ATECO 93.29.30)

 


 

SCIA/comunicazione per installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati “

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)

 

Descrizione

 

Il SUAP è il Servizio Comunale competente per le pratiche relative ad:

 

  • apertura ;

  • subingresso di giochi già autorizzati ad altri situati nello stesso locale;

  • ampliamento e/o riduzione numero apparecchi da giocho;

  • variazioni societarie/ variazione della compagine sociale;

 

Procedura

L'attività è soggetta a istanza di autorizzazione o comunicazione da presentare esclusivamente in modalità telematica, al Portale SUAP del Comune di Velletri.

 

Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari, l’attività è identificata dalla seguente scheda del servizio Ateco:

Cod. ATECO 93.29.30

 

In generale di cosa parliamo:

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS si intendono tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito, in particolare quelli che consentono vincite in denaro (tipo new slot) e quelli senza vincite in denaro (tipo biliardo, bigliardino elettrico, calcio da tavolo ecc.).

In particolare, si deve ricordare che la SCIA prevista per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ovvero bar, ristoranti, trattorie, ecc.) svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all' art. 86 del TULPS, come previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione. Pertanto i pubblici esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande NON devono presentare questa SCIA ex art. 110 TULPS.
Ovviamente possono essere installate tante apparecchiature da divertimento ed intrattenimento quante previste dai parametri numerico quantitativi del
Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27 luglio 2011.
Anche le sale autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS, dalla locale Questura non devono presentare questa SCIA ex art. 110 TULPS.

Si fa presente che il nuovo decreto direttoriale AAMS sui contingenti numerici del 27 luglio 2011, all'art 3, comma 6 dice che è necessaria, comunque, la licenza ex artt. 86 e 88 TULPS.

Il tabacchi con ricevitoria la possiede già, il tabacchi senza ricevitoria dovrà dotarsi di licenza ex art. 86 TULPS (SCIA). La novità apportata dal nuovo decreto sta nel fatto che anche i semplici esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS possono installare i giochi di cui all'art. 110 TULPS dato che anche per loro è stato previsto un contingente specifico (prima di tale decreto non era mai stato previsto un contingente per queste tipologie). Tali esercizi (esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS) devono quindi presentare la SCIA (in sostituzione della licenza ex art. 86 TULPS) ex art. 110 TULPS.
Per quello che riguarda l'art. 3, comma 3, dove dice dell'attività di gioco riferibile alla concessione già esistente, citando rivendite di tabacchi e ricevitorie, si deve intendere che si riferisca a quegli esercizi (tabacchi) che comunque sono anche raccoglitori di scommesse.



L'installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico è soggetta al regime semplificato della SCIA.

La SCIA non è necessaria per l'installazione presso esercizi di somministrazione, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse): in questi casi è necessaria una comunicazione ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili (vedi sezione "ludopatia"). Vedi Legge n.5/2013 Reg.Lazio



DOVE SI POSSONO INSTALLARE?

A) Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché nel rispetto dei divieti specifici disposti dal regolamento comunale gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a” del T.U.L.P.S. possono essere installati, senza necessità di ulteriore titolo abilitativo, ma solo previa comunicazione al SUAP, in:

  • bar, caffè, enoteche, mescite ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande:

  • ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

  • sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;

  • esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

  • alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

  • circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande; 

  • esercizi di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

  • punti di vendita di gioco, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  • esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell’articolo 86 del TULPS. 

B) Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a” del T.U.L.P.S. possono essere anche installati, ma previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., nei seguenti luoghi:

a) edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;

b) tabaccherie e rivendite di generi di monopolio; 

c) circoli o associazioni private sprovvisti di somministrazione di alimenti e bevande;

d) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Occorre richiamare l'attenzione alla L.R.n5/2013 e successve modificazioni e/o integrazioni circa la distanza minima dai luoghi di interesse.

REQUISITI

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a)
REQUISITI SOGGETTIVI:

Conduzione personale dell'attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Ilrappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.



  1. Requisiti morali di tutti i soggetti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

  1. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

  2. 3. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco. 

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, nonchè nelle sale VLT, è obbligatorio esporre una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse (articolo 110, comma 1 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773).
Il titolare dell'attività chiede al Comune il rilascio di copia della tabella dei giochi vietati da esporre all'interno del proprio esercizio.
LA TABELLA VIENE INVIATA DALLA QUESTURA AI COMUNI PER POTER ESSERE DATA AI RICHIEDENTI.VIENE RIMANDATA AD OGNI AGGIORNAMENTO LA STESSA DEVE ESSERE RITIRATA A MANO PRESSO L'UFFICIO SUAP PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITA' ED ESSERE ESPOSTA OBBLIGATORIAMENTE NEI LUOGHI DOVE SONO INSTALLATE LE SLOT. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA

- Documento del titolare o legale rappresentante;

 

- Planimetria del locale dove si intendono collocare tali slot e quante slot rispettando la distanza obbligatoria. Infatti Condizione minima di installabilità: trattasi della riserva di una superficie minima di ingombro pari ad almeno 2 mq per ogni singolo apparecchio AWP, da applicarsi in tutte le tipologie di esercizi autorizzati; tale superficie

minima di ingombro è pertanto da considerare come l’area effettiva nella quale è compreso l’apparecchio e lo spazio antistante necessario ad un corretto accesso al gioco. Si tratta di una prescrizione finalizzata ad evitare l’allocazione indiscriminata di apparecchi nei punti di vendita e a i rendere più agevoli i controlli relativi alla presenza dei nulla osta. il numero di apparecchi installabili, sia AWP che VLT, è da calcolarsi in considerazione della tipologia di punto di vendita e delle dimensioni di questo. Si precisa che la superficie oggetto di calcolo ai fini dei contingentamento limiti numerico quantitativi non è quella complessiva del punto di vendita, ma quella al netto di magazzini, depositi, locali di lavorazione (cucina o laboratori), uffici e servizi (bagni), fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita.

- Autodichiarazione del titolare che il luogo di installazione è distante dai luoghi sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto cosi come stabilito dalla L.Regionale. 5/2013 e successive modifiche e integrazioni .
 La normativa prevede che i punti di gioco legale debbano avere una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili. 

nella stessa autodichiarazione dovete dichiarare il tempo di stop dei giochi come stabilito dalla stessa legge regionale suindicata che appunto prescrive quanto segue:

" si applicano le seguenti fasce di interruzione: a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori; b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori. "

-  Nulla osta -matricola delle slot rilasciata dalla ditta installatrice. 

REGIME DI AVVIO

L'installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico è soggetta a SCIA.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 6 - Attività n. 6.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

I CONTROLLI SONO SVOLTI DA:

I controlli sono svolti da:

 

Normative di riferimento:

  • Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

  • D.P.R. 28/12/2000 n. 445Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

  • R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

  • L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

  • L. 26/10/1995 n. 447Legge quadro sull'inquinamento acustico

  • D.M. 27/10/2003Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati

  • D.M. 18/01/2007 Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

  • D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85) ;

  • L.R n.5/2013 e successive modificazioni e/o integrazioni

  • REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N94 DEL 29/11/2019: REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO O DA GIOCHI ED ESERCIO DEI GIOCHI LECITI

 

Procedura on line

In allegato Screen Shot procedura portale impresa in un giorno.

 

 28/03/2023
Screenshot procedura telematica28/03/202328/03/2023
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO28/03/202328/03/2023
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