Comunicazione nuova apertura attività di vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica

 

Comunicazione nuova apertura attività di vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica, in forma itinerante o su posteggio, in locali aperti al pubblico oppure tramite commercio elettronico o distributori automatici

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale:

Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)

 

Descrizione

da scheda ateco/Tabella A, D. Lgs. 222/2016

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

 

Requisiti/Soggetti interessati

  • Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

  • Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. 

  • Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali e presentare contestualmente la relativa scia sanitaria ai fini della registrazione reg. n. 852/04.