Procedimento amministrativo SUAP

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Descrizione

Procedimento amministrativo SUAP

 

A seconda della tipologia di richiesta, lo SUAP avvia un procedimento di:

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), art. 5, D.P.R. 160/2010;
  • Procedimento unico, art. 7, cc. 1, 2, D.P.R. 160/2010;
  • Procedimento unico in conferenza di servizi, art. 7, c. 3, D.P.R. 160/2010;

 

Applicazione del silenzio assenso

 

Procedimento unico

Decorso il termine previsto per le Amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza lo SUAP, in caso di procedimento unico (ex art. 7, cc. 1 e 2) conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso (art. 38, c. 3, lett. h), D. Lgs. 112/2008), provvedendo al rilascio del provvedimento finale

 

Procedimento unico in conferenza di servizi

Decorsi i termini del procedimento lo SUAP, in caso di procedimento unico in conferenza di servizi (ex art. 7, c. 3 e art. 14-bis, c. 2, lett. c), L. 241/1990 cit.) provvede al rilascio del provvedimento finale, considerando il mancato invio entro il termine previsto delle determinazioni di competenza: “silenzio assenso senza condizioni” (art. 14-bis, c. 2, lett. c), L. 241/1990 cit.) e i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini: “inefficaci” (art. 2, c. 8-bis, L. 241/1990 cit.).

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

In caso di Scia (semplice, unica o condizionata) lo SUAP provvede (ai sensi dell'art. 20, c. 2 bis, L. 241/1990 e succ. mod.) ad attestare il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda per formazione del silenzio assenso, considerando il silenzio dell'amministrazione competente equivalente a: "provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide (art. 20, c. 1, L. 241/1990 cit.) e i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini: “inefficaci” (art. 2, c. 8-bis, L. 241/1990 cit.).

 

 

 

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

L'art. 13 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha previsto - fino al 30/06/2024 - la riduzione del termine perentorio per il rilascio delle determinazioni di competenza degli Enti a 30 giorni (o 45 in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili)