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Accesso documentale

Responsabile di procedimento: Ciocca Leonardo

Descrizione

L’accesso documentale consiste nell'esercizio del diritto di accesso ai dati e/o documenti amministrativi, previsto dall’art. 22 della Legge 241/1990, riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e quindi ne dimostri la titolarità.
La richiesta di accesso documentale deve essere motivata.

L’accesso agli atti si esercita:

  • in modo informale: mediante richiesta, anche solo verbale, utilizzando il modulo allegato " Domanda accesso informale- Servizio Biblioteche Archivi Storici". L'ufficio se possibile si pronuncia sulla richiesta immediatamente e senza formalità. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza informale o sorgano dubbi sulla legittimazione, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sulla presenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale;
  • in modo formale: la domanda deve essere presentata utilizzando il modulo allegato "Domanda accesso documentale- Servizio Biblioteche e Archivi Storici". L'Ufficio competente risponde previa istruttoria (verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie).

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • via email: leonardo.ciocca@comune.velletri.rm.it ;
  • via Posta elettronica certificata - Pec: biblioteca.comunale@pec.comune.velletri.rm.it
  • a mano.
  • via posta al seguente indirizzo: Comune di Velletri - Servizio Biblioteche e Archivi Storici- c/o Palazzo Comunale - Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1- 00049 Velletri (RM)

L'ufficio competente risponde all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.
Il termine viene sospeso in caso si richieda al soggetto interessato chiarimenti, specificazioni ed elementi integrativi, anche conseguenti ad errori, omissioni o imprecisioni. Il termine viene sospeso anche in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

A norma dell’art. 25 della legge 241/1990, l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura.

Riferimenti normativi

L. 241/90 : Legge sul procedimento amministrativo

 06/11/2021

Allegati


 06/11/2021
Domanda_accesso_documentale_-_Servizio_Biblioteche_Archivi_Storici.pdf06/11/202106/11/2021
Accesso_informale_Servizio_Biblioteche_Archivi_Storici.pdf06/11/202106/11/2021
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