Per DISABILI GRAVISSIMI, ai sensi del D.M. 26 settembre 2016, SI INTENDONO:
•persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
•o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013;
•e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni elencate all’art. 3, comma 2, del D.M. 26-09-2016.
Gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (sotto-misura 3.2 del Piano Sociale di Zona) prevedono il riconoscimento, alternativamente, di uno dei seguenti contributi economici sulla base delle specifiche esigenze dell'utente:
L'Assegno di cura, ai sensi dell’art. 25 comma 2, lett. a della L.R. n. 11/2016, è un beneficio a carattere economico finalizzato all'acquisto di prestazioni domiciliari rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e/o dalla famiglia (o chi ne fa le veci).
Il sostegno è volto a compensare, in modo totale o parziale, le spese da sostenute per l'acquisizione delle prestazioni assistenziali domiciliari contemplate nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro, tramite assunzione di un operatore qualificato ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 223/2016 come modificata dalla D.G.R. 88/2017. Il beneficiario è tenuto, altresì, a stipulare idonea polizza assicurativa RCT in favore dell'operatore assunto per gli eventuali danni dallo stesso cagionati a terzi nello svolgimento della sua attività di assistenza domiciliare. L'importo massimo dell'Assegno di cura è pari ad € 800,00.
Il Contributo di cura, ai sensi dell’art. 26 comma 8, della L.R. n. 11/2016, è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. L'importo del Contributo di cura è fissato in € 700,00 mensili.
Si intende per caregiver familiare la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata non in grado di prendersi cura di sé.
L'assegno di cura e il Il Contributo di cura non sono cumulabili con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali.
L'accesso al servizio avviene in seguito alla presentazione della domanda, corredata dagli allegati richiesti nell'apposita modulistica predisposta, al proprio Comune di residenza o al PUA di riferimento che provvederà ad inoltrarla al Comune di Velletri, Capofila del Distretto RM 6/5.
La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che predisporrà, previa valutazione, il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) , attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.
L’erogazione del contributo è disposta per un periodo di tempo determinato, che non può superare la durata di un anno. Il termine fissato inizialmente, può essere prorogato, ove permangono le condizioni che rendono opportuna la continuazione del servizio.
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