Autorizzazione Unica Ambientale - AUA
 
 
 
 
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Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.

Uffici responsabili Servizio SUAP

Descrizione

Autorizzazione Unica Ambientale è la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo (con durata di 15 anni, decorrenti dalla data di rilascio da parte del SUAP) che viene adottato con determinazione motivata dalla Provincia oe/o dal Comune nel caso in cui gli impianti siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al rilascio, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
a. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del d.Lgs. n. 152/2006) – (durata gg. 90); (Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, Autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate (< di 50 abitante equivalente) di competenza del Comune;

b. Comunicazione preventiva (articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari), di competenza comunale;
c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006) - (durata gg. 120);
d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006) – (stabilimenti con emissioni modeste);
e. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale;
f. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza comunale (durata gg. 120);
g. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. d.lgs. n. 152/2006).

Pertanto, l'articolo 10, comma 2 del d.P.R. 59/20134 va interpretato nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorra una delle due deroghe di seguito riportate:

- l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del Regolamento);
- di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma l del Regolamento), anche nel caso in cui l’impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell’AUA.

L'AUA va, quindi, obbligatoriamente richiesta dal gestore* dell’impianto/attività nei seguenti casi:
1 - nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento, fatte salve le eccezioni di cui sopra;
2 - stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
 - allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 3 del d.P.R. 59/2013:
      1 autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera a);
      2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c);
      3 autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f);
 - quando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
  - al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che richieda la presentazione di nuova AUA.

Nei casi seguenti, invece, il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di chiedere il rilascio dell’AUA:
- quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del d.lgs. 152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, ancora efficaci e vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell’Ambiente);
- quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale.

*Gestore: persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento).

Personale da contattare

Gianluigi Spagnuolo tel. 06 96158467 e-mail: gianluigi.spagnuolo@comune.velletri.rm.it

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90-120 gg

Costi per l'utenza

MARCA DA BOLLO

sono previsti costi di istruttoria SUAP di € 90,00;

sono previsti costi di istruttoria Ufficio Tecnico Comunale:

  - NUOVA AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI € 50,00 DIR. SEGRETERIA € 85,00 DIR. ISTRUTTORIA

  - RINNOVO AUTORIZZAZIONE  AGLI SCARICHI € 35,00 DIRITTI DI SEGRETERIA ED € 50,00 DIRITTI ISTRUTTORIA 

Riferimenti normativi


 21/08/2023
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