Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 
 
 
 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Responsabile di procedimento: Nigro Monica
Responsabile di provvedimento: Nanni Costa Maria

Descrizione

Si tratta di libere dichiarazioni riguardanti fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato e che sono riscontrabili negli uffici pubblici italiani, non possono contenere manifestazioni di volontà e deleghe configuranti una procura (impegni –garanzie – rinunce – accettazioni – procure – a futura memoria)

Chi può fare la richiesta
I maggiorenni o il genitore se il dichiarante è minorenne, presso l'ufficio anagrafe del comune.
Gli stranieri possono dichiarare solamente fatti e qualità personali riscontrabili negli uffici pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti, e qualità personali diversi dalle dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.
In caso di minore o soggetti interdetti e/o incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore.
La dichiarazione deve essere resa davanti ad un funzionario abilitato ad autenticare la sottoscrizione muniti dei seguenti documenti:
- documento d'identità valido;
- per gli stranieri, passaporto e permesso di soggiorno

- per i minori è necessario la presenza del genitore munito di documento d'identità valido;
- per gli interdetti, la presenza del tutore munito di documento d'identità valido.

Per presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle Amministrazioni e ai Servizi Pubblici la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
L'autentica della sottoscrizione rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi, ecc.) dove è prevista l'autentica della sottoscrizione l'autentica può essere effettuata:
- dal dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- dal funzionario incaricato dal Sindaco;
- dal segretario generale;
- da un cancelliere;
- da un notaio.
Il documento deve essere firmato in presenza del funzionario che autentica la firma.

Attenzione:
Non si possono sostituire con una dichiarazione gli atti notori che riguardano espressioni di volontà. In questo caso ci si deve rivolgere ad un notaio.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Rilascio immediato

Costi per l'utenza

L'autenticazione della sottoscrizione è soggetta all'imposta di bollo, tranne nei casi di esenzione previsti dalla legge (ad esempio: in materia assistenziale, previdenziale o pensionistica, ecc.)
1) carta libera: diritti per  Euro 0,26
2) carta da bollo: diritti per Euro 0,52 e marca da bollo da Euro 16,00

Riferimenti normativi

D.P.R. n.445/2000

legge 183/2011

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0

 10/12/2021
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