(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 54, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – CAD)
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio di alimenti e bevande per il consumo sul posto, all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico, anche quando effettuata con distributori automatici.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni: ristorante, trattoria, osteria con cucina; tavole calde, self-service, fast food; pizzerie; bar gastronomici; bar-caffè; bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia; wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the.
Possono esercitare attività di somministrazione anche: disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali; discoteche, sale da ballo, locali notturni; impianti sportivi con somministrazione.
Elemento costitutivo del concetto di somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo.
La mancanza del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande (ai cui titolari è consentito lasciare a disposizione della clientela i normali arredi dell’azienda, per favorire il consumo sul posto) e dalla vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare (attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito).
Gli esercizi di somministrazione si distinguono in esercizi di tipologia A e di tipologia B.
Gli esercizi di tipologia A o c.d. tipologia unica sono esercizi aperti al pubblico, per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni: ristorante, trattoria, osteria con cucina; tavola calda, self-service, fast-food; pizzeria; bar gastronomico; bar-caffè; bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia; wine-bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the.
Poiché un esercizio di tipologia “unica” può effettuare operazioni più o meno complesse di manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a seconda di come il titolare vuole caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei rispetto alla scelta imprenditoriale effettuata.
Gli esercizi di tipologia B sono caratterizzati dallo svolgimento congiunto di due attività: un'attività principale ricreativa, cioè il trattenimento o lo spettacolo, unita alla somministrazione di alimenti e bevande, che è attività secondaria ed accessoria, come: disco-bar, piano-bar, american-bar; discoteca, sala da ballo, locale notturno; impianto sportivo con somministrazione.
Il maggior volume d’affari prodotto dall'intrattenimento e svago ne giustifica la prevalenza rispetto alla somministrazione.
Gli esercizi di intrattenimento e svago possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari.
Procedura
L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
In caso di apertura in zone tutelate è soggetta ad autorizzazione (con silenzio-assenso alla scadenza del termine di 60 gg. dalla presentazione dell’istanza).
In caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa (da effettuarsi con atto pubblico notarile, da registrare presso l'Ufficio del Registro) occorre presentare una comunicazione di subingresso più Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di notifica sanitaria.
Per la cessazione o sospensione temporanea dell'attività è sufficiente effettuare una comunicazione.
La domanda (scia, autorizzazione, comunicazione) deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, al Portale SUAP del Comune di Velletri.
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione al SUAP, che verificata la sua correttezza formale, rilascia ricevuta.
In caso occorra l’autorizzazione l’efficacia decorre dal rilascio della stessa o dal silenzio-assenso alla scadenza del termine di 60 gg. dalla presentazione dell’istanza.
L'attività è soggetta al rispetto dei criteri comunali per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si veda la sezione: Requisiti oggettivi
Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari, l’attività è identificata dalle seguenti schede del Servizio Ateco:
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.29.1 Mense
Regime autorizzatorio: (art. 2, D. Lgs. 222/2016)
Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), in caso di apertura, trasferimento, ampliamento di sede
Autorizzazione, in caso di apertura in zone tutelate, comprensiva di scia sanitaria
Comunicazione, in caso di subingresso o cessazione
Il procedimento amministrativo è individuato nella Tabella A, D. Lgs. 222/2016
Normativa di riferimento
L.R.22/2019: “Testo unico del commercio”
art. 71, D. L.gs. 26 marzo 2010, n. 59: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
D.P.R. 160/2010: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive …”
art. 19, L. 241/90 e succ. mod.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Requisiti
Requisiti soggettivi
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti di onorabilità e quelli professionali di cui all’art. 71, D. L.gs. 26 marzo 2010, n. 59: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:
- certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale - CELI di livello A2 Common European Framework);
- attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta;
- attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lazio, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L'attività è soggetta al rispetto dei criteri comunali per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati con Deliberazione C.C. n. 77 del 26/11/2008, ai sensi dell’art. 78, L.R. 22/2019, che definisce i requisiti strutturali, organizzativi e professionali necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, (es. metratura minima), da segnalare nell’allegata dichiarazione relativa al rispetto dei criteri comunali e nella relativa dichiarazione di impegno.
Sorvegliabilità
Gli esercizi di somministrazione devono avere una caratteristica particolare, cioè essere sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto Ministero Interno 17 dicembre 1992, n. 564: “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.
Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere “l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private” (art. 1, c. 2, D.M. cit.). Ciò per impedire o rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti “malavitosi” e favorire l’accesso nei locali dell’autorità di pubblica sicurezza.
Casi particolari
Vendita per asporto
Ai sensi dell’art. 79, c. 11, L.R. 22/2019 gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano, compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Vendita di articoli non alimentari
Per l’eventuale vendita di articoli del settore non alimentare occorre presentare una specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di vicinato,
Somministrazione permanente o stagionale
L'attività di somministrazione può avvenire in modo permanente o stagionale. In particolare, per somministrazione stagionale di alimenti e bevande si intende la distribuzione di alimenti e bevande svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascun anno solare.
Calcolo delle superfici
Per superficie aperta al pubblico si intende l’area a disposizione dell’operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La superficie di somministrazione è l’area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi; il concetto è quindi analogo a quello di superficie di vendita del commercio al dettaglio.
Le attrezzature di somministrazione sono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell’esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componenti l’azienda di pubblico esercizio.
In relazione alle modalità di misurazione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), fanno parte dei locali, a titolo di esempio: destinati:
- i servizi igienici per il pubblico e il personale
- gli spogliatoi per il personale
- la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie
- il locale dispensa
- il locale preparazione alimenti
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse
- i locali filtranti e separanti in genere.
Non fa parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.
Vendita di alcolici
E’ necessario presentare, contestualmente all’istanza, comunicazione (cd. licenza) per la vendita di alcolici.
Altre attività di somministrazione
Le altre attività di somministrazione di cui al p. 3.1 della tabella A sono le seguenti:
- attività di somministrazione al domicilio del consumatore
- attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime
- attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)
- attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)
- attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico
Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Tabella A
Atti e documenti da allegare all’istanza:
Documentazione da presentare
La procedura sul portale Impresainungiorno è guidata. In ogni caso, a titolo esemplificativo, occorre presentare (all’interno della procedura o allegare):
- Procura speciale
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale
- Attestazione del pagamento dei diritti SUAP
- Titolo di proprietà (Contratto di affitto, atto pubblico notarile (da registrare presso l'Ufficio del Registro) in caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa)
- Dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi (di onorabilità e professionali) e dei requisiti oggettivi (conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, etc).
- Indicazioni relative al requisito professionale (nome istituto di rilascio, anno di rilascio, indirizzo pec dell’istituto), o copia dell’attestato rilasciato
- Attestazione relativa a: requisiti edilizi, urbanistici, destinazione d'uso, sicurezza, agibilità, idoneità igienicosanitaria dei locali
- Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi
- Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e degli arredi e attrezzature utilizzate per il servizio, conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza
- Dichiarazione di conformità di impianto elettrico, impianto idrico, impianto di condizionamento
- Comunicazione per emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante
In caso di apertura, ampliamento o modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione (art. 78, c. 1, L.R. 22/2019: “Testo unico del commercio”):
- Dichiarazione relativa al rispetto dei criteri comunali per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati con Deliberazione C.C. n. 77 del 26/11/2008, ai sensi dell'art. 5, L.R. 29/11/2006, n. 21
- dichiarazione di impegno
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:
- Comunicazione di impatto acustico (se le emissioni non sono superiori ai limiti della zonizzazione comunale) o
- Nulla Osta di impatto acustico (se le emissioni sono superiori ai limiti della zonizzazione comunale)
Servizio disponibile on line:
SI - Procedimento presente sul Portale Impresainungiorno
Modulistica necessaria:
SI - Procedimento presente sul Portale Impresainungiorno
Procedura on line
screenshot della procedura
Costi per l'utenza
Diritti di istruttoria SUAP (consultare il tariffario):
€ 25,00 per apertura, trasferimento, subingresso e/o variazione tipologia attività e superfici del locale;
€ 10,00 per variazione operatore.
Non sono dovuti diritti di istruttoria per la comunicazione di cessazione.
Marca da bollo: solo in caso di autorizzazione n. 2 marche da bollo da € 16,00, una per la richiesta, una per l’atto di autorizzazione, di cui indicare il n. progressivo.
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Dalla pagina del Servizio SUAP cercare “Pagamento dei diritti”
Modalità di pagamento: versamento su c/c 34593004 intestato al Comune di Velletri - Serv. Tesoreria; contante presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio - Agenzia Velletri 1 in Via del Comune, 59 e Sede, in Velletri, Via Martiri Fosse Ardeatine,9); bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del Lazio, Agenzia Velletri, 1 C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261
Termine per la conclusione del procedimento ed ogni altro termine procedimentale (e tempi medi di effettiva conclusione)
La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.
La Comunicazione ha efficacia immediata.
L’Autorizzazione è efficace trascorsi 60 gg. dalla presentazione (silenzio-assenso)
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo (art.1 c. 9 bis. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) nonché le modalità e i recapiti per attivarlo:
dott.ssa Rossella Prosperi
Uffici ai quali rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso (indirizzi, recapiti telefonici ed e-mail)
Ufficio Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese (SUAP, Attività Produttive)
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1, Velletri, Roma, 00049, Lazio, Italia
Struttura di appartenenza: I Settore - Organizzazione, Servizi Istituzionali, Gare e contratti, Servizi al Cittadino, Servizi per le politiche culturali, Servizi per l'istruzione e politiche giovanili, Azioni per lo sviluppo economico
Telefono: 0696158467
Indirizzo email: gianluigi.spagnuolo@comune.velletri.rm.it
Orario di apertura del Servizio:
lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30