Descrizione
Commercio all'ingrosso
(art. 35, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; art. 54, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – CAD)
Nome del procedimento: Commercio all'ingrosso.
Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)
Descrizione
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 22 del 6.11.2019, la competenza alla ricezione delle comunicazioni per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento dei locali di vendita di un esercizio di commercio all’ingrosso è stata trasferita agli Enti Comunali competenti.
Per commercio all’ingrosso si intende, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un’attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Chiunque intenda esercitare l’attività di commercio all’ingrosso deve presentare denuncia al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente mediante Comunicazione Unica.
Tipi di vendita all’ingrosso
Nel complesso, le imprese all’ingrosso possono rientrare in una di queste categorie:
Grossisti commercianti: si tratta del tipo di vendita all’ingrosso più comune. I grossisti commercianti si impegnano ad acquistare grandi volumi di prodotti che vendono in quantità minori a un prezzo leggermente superiore. I grossisti non fabbricano i propri prodotti, ma hanno una conoscenza approfondita dei prodotti per sapere quando è il momento giusto per iniziare a venderli alle imprese al dettaglio in diversi settori.
Broker: i broker in genere non possiedono i prodotti che stanno vendendo; sono gli intermediari tra un operatore all’ingrosso e i loro clienti. Un broker è un mediatore ‘puro’ poiché si limita ad assumere l’onere di ricercare una controparte adatta e di contrattare con essa un prezzo per il suo cliente, senza garantire in proprio l’immediato soddisfacimento della proposta di transazione. Pettanto negozia un buon affare tra le due parti e guadagna sulle commissioni di vendita (si configura la fattispecie dell'agenzia di affari).
Vendite e distribuzione – Invece di fare affidamento sulle attività di commercio all’ingrosso per trovare un produttore, un produttore potrebbe assumere persone per rappresentarle attivamente presso i grossisti. Ciò significa che un produttore contatterà gli operatori all’ingrosso per offrire loro i prodotti, creando accordi su misura per i singoli casi.
Annotazioni:
La vendita all’ingrosso di beni usati prevede la vidimazione del registro dei beni usati previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. presso il comune competente per territorio.
Nella descrizione dell'attività di commercio all'ingrosso, è necessario specificare se viene svolta con deposito, ovvero senza deposito; nel caso l'attività di commercio all'ingrosso sia svolta con deposito questo dovrà risultare nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività trasmessa al competente SUAP per l'avvio dell'attività.
Procedura
L’avvio di una attività di commercio all’ingrosso è soggetta a comunicazione da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri che la trasmette alla CCIAA.
Nel caso di esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq o se l’attività ricade in uno dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, contestualmente alla comunicazione al SUAP deve essere presentata la SCIA di prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
In caso di subingresso, sempre nei casi di cui sopra, contestualmente alla comunicazione al SUAP, deve essere presentata comunicazione ai fini della voltura della prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Se l’attività comprende il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, oltre a quanto sopra previsto, contestualmente alla comunicazione al SUAP deve essere presentata la notifica sanitaria che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL competente per territorio.
E' d'obbligo la presentazione della comunicazione suddetta al Suap in tutti i casi in cui l'attività di commercio all'ingrosso non alimentare:
- sia svolta in presenza di deposito o magazzino;
- siano impegnati più di tre dipendenti;
- si svolga con utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei;
- sia ubicato in una delle zone di pregio disciplinate dalla legge “Bersani”;
- si svolga nello stesso locale anche il commercio di vicinato;
- richieda la notifica sanitaria, ad esempio, per i prodotti cosmetici, gli alimenti per animali, i prodotti che possono entrare in contatto con generi alimentari (padelle, pentole, posate, piatti, contenitori per il cibo, ecc.);
- se, contestualmente, si debbono apportare delle modificazioni di carattere edilizio ai locali.
Esistono tipologie di prodotti non alimentari che, per la loro specificità, richiedono comunque la presentazione di Scia o comunicazione al Suap e, per il suo tramite, ad altri enti competenti per materia (ad esempio Vigili del Fuoco o Questura):
- farmaci da banco e medicinali veterinari;
- prodotti fitosanitari;
- oggetti preziosi;
- gpl e gas infiammabili;
- armi;
- prodotti agricoli e zootecnici (fiori, semi, piante, alimenti per animali);
- prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- prodotti contenenti alcool etilico.
Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari, l’attività è identificata dalla seguente scheda del Servizio Ateco(Codice Ateco: 46.76.3)
Regime autorizzatorio: (art. 2, D. Lgs. 222/2016)
Il procedimento amministrativo è individuato nella Tabella A, D. Lgs. 222/2016:
1.7. Commercio all’ingrosso NON alimentare
| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
23. | Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso | Comunicazione | La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1 |
| In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011. a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento
b) Subingresso | a) SCIA unica
b) Comunicazione | a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. | D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 |
24. | Cessazione | Comunicazione | | D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 |
1.8 Commercio all’ingrosso alimentare
| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
25. | Apertura Trasferimento di sede Ampliamento | SCIA unica | Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |
| In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011. | SCIA unica | Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. | D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 |
26.00.00 |
Subingresso | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. | |
27. | Cessazione | Comunicazione | | D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 |
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 114/1998;
D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248/2006;
Legge n. 248/2006;
D.Lgs. 59/2010;
D.Lgs. 147/2012;
L.R. n. 22 del 06/11/2019;
D.Lgs. 222/2016 tabella A;
Risoluzione n. 398620 del 26 settembre 2017.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario:
autocertificare il possesso, da parte del titolare e dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
autocertificare il possesso dei requisiti di morali e di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010.
Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa. In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n. 218/2012) - Codice delle leggi antimafia.
La Camera di Commercio territorialmente competente dovrà verificarne quindi la veridicità, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi. Si precisa che il controllo affidato alla Camera può essere svolto anche a campione.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono rispondere alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, inclusa la destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso
Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio,
si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).
Atti e documenti da allegare all’istanza per inizio, subingresso o trasferimento attività
La procedura sul portale Impresainungiorno è guidata. In ogni caso a titolo esemplificativo occorre presentare:
Procura speciale;
Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
Attestazione del pagamento dei diritti SUAP;
Dichiarazione possesso requisiti eventuali altri soci;
Dichiarazione attività con o senza deposito (nella MDA indicare metratura deposito e se non è presente il deposito indicare “0.00”);
(eventuale se con deposito) presentare la documentazione tecnica inerente il locale deposito (planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout attrezzature e locali; relazione tecnico illustrativa locali, certificato o segnalazione agibilità locale, dichiarazione conformità impianti elettrico, idraulico e termico);
(eventuale se con deposito) Contratto di affitto o di proprietà del locale (in caso di deposito);
Descrizione ciclo di lavorazione in relazione all'attività con o senza deposito;
Dichiarazione ex art. 4 Dlgs. 227/2011 rispetto dei criteri di zonizzazione acustica del Comunedi Velletri (vedi allegato B Dlgs 227/2011);
(eventuale) se adibito alla vendita di alcolici: denuncia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ottenimento licenza fiscale vendita alcolici (allegare all'istanza copia marche da bollo o indicare numero seriale di ciasuna marca). Si veda il modulo allegato per assolvimento marche da bollo da compilare.
Costi per l'utenza
Diritti di istruttoria SUAP: € 25,00 per SCIA; € 10,00 per comunicazione;
Diritti di istruttoria ASL per SCIA SANITARIA (in caso di attività settore alimentare) € 20,00.
Marche da bollo per licenza fiscale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: n.2 marche da bollo (domanda e autorizzazione) da € 16,00 cadauna.
Non sono dovuti diritti di istruttoria per la comunicazione di cessazione.
Per ulteriori informazioni consultare il tariffario.
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Dalla pagina del Servizio SUAP cercare “Pagamento dei diritti”.
Modalità di pagamento DIRITTI SUAP: versamento su c/c 34593004 intestato al Comune di Velletri - Serv. Tesoreria; contante presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio - Agenzia Velletri 1 in Via del Comune,59 e Sede, in Velletri, Via Martiri Fosse Ardeatine,9); bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del Lazio, Agenzia Velletri, 1 C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261.
Modalità di pagamento DIRITTI ASL: IBAN su cui versare l'importo: IT97 O 0200838864000400007355 Causale: 3B Scia Sanitaria.
Procedura on line
screenshot procedura
Termine per la conclusione del procedimento ed ogni altro termine procedimentale (e tempi medi di effettiva conclusione)
La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.
La Comunicazione ha efficacia immediata.
Uffici ai quali rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso (indirizzi, recapiti telefonici ed e-mail)
Ufficio Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese (SUAP, Attività Produttive)
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1, Velletri, Roma, 00049, Lazio, Italia
Struttura di appartenenza: I Settore - Organizzazione, Servizi Istituzionali, Gare e contratti, Servizi al Cittadino, Servizi per le politiche culturali, Servizi per l'istruzione e politiche giovanili, Azioni per lo sviluppo economico
Telefono: 0696158463
Indirizzo email: carmen.cranco@comune.velletri.rm.it
Orario di apertura del Servizio:
lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30