Descrizione
Comunicazione nuova apertura attività di vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica, in forma itinerante o su posteggio, in locali aperti al pubblico oppure tramite commercio elettronico o distributori automatici
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale:
Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)
Descrizione
da scheda ateco/Tabella A, D. Lgs. 222/2016
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Requisiti/Soggetti interessati
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali e presentare contestualmente la relativa scia sanitaria ai fini della registrazione reg. n. 852/04.