CHE COS’E’:
L’assegno di maternità come stabilito dall’art. 66 della legge 448/99, consiste nell’erogazione di un assegno da parte dell’INPS sulla base dei dati forniti dal Comune.
L’assegno viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
MODALITA’ DI ACCESSO:
Per richiedere il contributo il cittadino deve presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali, entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data del provvedimento giudiziario pre-adottivo o di adozione senza affidamento, verranno forniti i moduli e l’assistenza necessaria alla compilazione degli stessi.
REQUISITI:
- Cittadine residenti italiane, comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno
- sono escluse coloro che beneficiano del trattamento economico dell’ indennità di maternità a carico di datori di lavoro privato o pubblici
- se l’indennità corrisposta da parte del datore di lavoro alle lavoratrici è inferiore all’assegno di maternità, può essere concessa loro la quota differenziale.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
- Attestazione Isee e relativa DSU
- Fotocopia documento e codice fiscale
- Attestato di soggiorno e carta di soggiorno
- eventuale sentenza di adozione
- Copia Codice IBAN intestato alla richiedente
MODI E TEMPI DELL’EROGAZIONE:
Le domande saranno valutate secondo la documentazione completa presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali .
Per ogni domanda verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
L’assegno è erogato nel limite massimo di cinque mensilità.
In caso di valutazione positiva l’assegno verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione tramite accredito in conto corrente bancario o postale cosi come richieste dal cittadino all’atto di presentazione dell’istanza.
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