Autorizzazione all'affidamento ceneri

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    Autorizzazione all'affidamento ceneri

    Responsabile di procedimento: Durante Maria Rosaria , Galieti Valentina
    Responsabile di provvedimento: Nanni Costa Maria

    Descrizione

    L'affidamento personale delle ceneri consiste nella consegna dell’urna cineraria per la conservazione.
    Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
    La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

    Come fare

    L’affidamento deve essere richiesto al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto.
    La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto, è documentata come dichiarazione del coniuge e/o di tutti i congiunti di primo grado previo accordo nell’individuazione dell’affidatario unico (ai sensi della L. 130/2001 art. 3 c.1, lett. b3).
    Nel caso in cui il defunto non lasci il coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

    Custodia dell'urna
    Se l'urna cineraria è affidata a un familiare o a persona diversa indicata con testamento notarile o testamento depositato presso associazione cremazionistica, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

    L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.

    L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.
    In caso di variazione di residenza nello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume segua la residenza.

    Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri, deve consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.
    Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.

    La Polizia Mortuaria può effettuare controlli, anche periodici, per verificare che l'effettiva collocazione dell'urna cineraria sia nel luogo indicato dall’ affidatario. 

    Chi contattare

    Altre strutture che si occupano del procedimento

    Conclusione tramite silenzio assenso: no
    Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

    Riferimenti normativi

    Servizio online

    Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
    Pubblicato il
    Aggiornato al 12/12/2023