Commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ( superficie di vendita fino a mq. 250)

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    Commercio al dettaglio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)

    (art. 35, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; art. 54, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – CAD)

     

    Nome del procedimento: Commercio al dettaglio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq).

    Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio sviluppo economico e servizi alle imprese (suap, attività produttive)

     

     

    Descrizione

    ll commercio al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 4), è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

    Il commercio al dettaglio in sede fissa ha le seguenti tipologie:

    Attività di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq);

    Medie strutture di vendita: con superficie di vendita maggiore di 250 mq e fino a 2.500 mq;

    Grandi strutture di vendita (superficie di vendita superiore a 2.500 mq) e Centri Commerciali:

    Forme speciali di vendita (commercio elettronico, vendita a domicilio, apparecchi automatici, ecc.).

     

    Sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

     

    Procedura

    L’avvio di una attività di commercio al dettagliato di vicinato è soggetta a SCIA da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri.

     

    L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento della superficie netta di vendita e la modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da presentare esclusivamente in modalità telematica al portale SUAP del Comune di Velletri.

    La cessazione dell’attività, ai sensi dell'art. 24, comma 1, dell L.R. 22/2019 è soggetta a comunicazione.

    Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita, mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale di 250 mq, subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, utilizzando locali adiacenti al perimetro del locale originario, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d’uso e degli strumenti urbanistici generali e attuativi. (art. 24, c. 2, L. R. 22/2019).

     

    Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. si intende “per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.

     

    Termine per la conclusione del procedimento:

    L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.

    La Comunicazione ha efficacia immediata.

     

    Regime autorizzatorio: (art. 2, D. Lgs. 222/2016)

     

    Il procedimento amministrativo è individuato nella Tabella A, D. Lgs. 222/2016:

     

    COMMERCIO SU AREA PRIVATA

    1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare:

    Tipologia di richiesta:

     

    ATTIVITÀ

    REGIME AMMINISTRATIVO

    CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Apertura

    Trasferimento di sede

    Ampliamento

    SCIA

     

     

    In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

    Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

    D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1

     

    D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7

     

    In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

     

    SCIA unica

    SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

    D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

     

     

    Subingresso

    Comunicazione

     

    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

    In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

    Comunicazione

    Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

     

    Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

    D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

     

    Cessazione

    Comunicazione

     

    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

    2. Esercizio di vicinato nel settore ALIMENTARE:

    Tipologia di richiesta:

     

    ATTIVITÀ

    REGIME AMMINISTRATIVO

    CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Apertura

    Trasferimento di sede

    Ampliamento

     

    SCIA unica

    SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

     

    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.

    Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

    In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

     

    Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

    D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1

     

    D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. 1 lett. d) e 7

     

    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

     

    Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

    In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

     

    SCIA unica

    SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:

    La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

    D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

    Subingresso

    SCIA unica

    Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

    Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

     

    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

     

    In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

     

    SCIA unica

    Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

    Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

    D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

     

    Cessazione

     

    Comunicazione

     

    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

     

     

    Normativa di riferimento

    D.Lgs. n. 114/1998 art. 4;

    D.Lgs. 59/2010;

    L.R. n. 22 del 06/11/2019 art. 24;

    D.Lgs. 222/2016 tabella A;

     

    Requisiti soggettivi

    Settore NON alimentare

     

    L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010.

    Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari è possibile consultare il Portale Ateco Infocamere.

     

    Settore alimentare

     

    L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010, nonché al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71. comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ed è soggetta alla notifica di registrazione di impresa alimentare.

    Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. (art. 24, c. 3, L. R. 22/2019)

    Gli esercizi in caso di vendita di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa sono soggetti alla denuncia di esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. (art. 29, c. 2, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 art. 13-bis, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58).

    Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari è possibile consultare il Portale Ateco Infocamere.

     

    Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso

    Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all’ingrosso sono sottoposti ai regimi abilitativi previsti per la vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/1998 (art. 29, c. 1, L. R. 22/2019).

     

    In questo caso, la comunicazione relativa al commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato)

     

    Requisiti oggettivi

    I locali dove si svolge l’attività devono rispondere alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, inclusa la destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

    Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

     

     

     

    Atti e documenti da allegare all’istanza:

     

    Documentazione da presentare per inizio, subingresso o trasferimento di attività

    La procedura sul portale Impresainungiorno è guidata. In ogni caso a titolo esemplificativo occorre presentare:

     

    Per apertura degli esercizi di vicinato settore NON ALIMENTARE:

    • planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout locali e/o attrezzature;

    • relazione tecnico – illustrativa delle caratteristiche del locale (indicando eventualmente se è necessario un titolo edilizio e/o se sono in corso lavori edilizi);

    • relazione sul ciclo di lavorazione;

    • contratto di locazione o di proprietà del locale;

    • certificato o segnalazione dell'agibilità/abitabilità del locale;

    • dichiarazione conformità impianto elettrico, idraulico e termico;

    • per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative;

    • dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii (eventuale) e dichiarazione possesso requisiti da parte dei soci

     

     

    Per apertura degli esercizi di vicinato settore ALIMENTARE:

     

    • piantina planimetrica locale in scala minima 1:100 con layout locali e/o attrezzature;

    • relazione tecnico – illustrativa delle caratteristiche del locale (indicando eventualmente se è necessario un titolo edilizio e/o se sono in corso lavori edilizi);

    • relazione sul ciclo di lavorazione;

    • contratto di locazione o di proprietà del locale;

    • certificato o segnalazione dell'agibilità/abitabilità del locale;

    • dichiarazione conformità impianto elettrico, idraulico e termico;

    • per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative;

    • dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii (eventuale) e dichiarazione possesso requisiti da parte dei soci;

    • dichiarazione del possesso dei requisiti professionali o specifici di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010;

    • (eventuale) se adibito alla vendita di alcolici: denuncia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ottenimento licenza fiscale vendita alcolici (allegare all'istanza copia marche da bollo o indicare numero seriale di ciasuna marca). Si veda il modulo allegato per assolvimento marche da bollo da compilare.

     

     

    Costi per l'utenza

    Diritti di istruttoria SUAP: € 25,00 per SCIA; € 10,00 per comunicazione;

    Diritti di istruttoria ASL per SCIA SANITARIA (in caso di attività settore alimentare) € 20,00.

    Marche da bollo per licenza fiscale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: n.2 marche da bollo (domanda e autorizzazione) da € 16,00 cadauna.

    Non sono dovuti diritti di istruttoria per la comunicazione di cessazione.

    Per ulteriori informazioni consultare il tariffario.

     

    Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari

    Dalla pagina del Servizio SUAP cercare “Pagamento dei diritti”.

     

    Modalità di pagamento DIRITTI SUAP: versamento su c/c 34593004 intestato al Comune di Velletri - Serv. Tesoreria; contante presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio - Agenzia Velletri 1 in Via del Comune,59 e Sede, in Velletri, Via Martiri Fosse Ardeatine,9); bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del Lazio, Agenzia Velletri, 1 C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261.

     

    Modalità di pagamento DIRITTI ASL: IBAN su cui versare l'importo: IT97 O 0200838864000400007355 Causale: 3B Scia Sanitaria.

     

    Procedura on line

    Procedura on line esercizio di vicinato

     

    Termine per la conclusione del procedimento ed ogni altro termine procedimentale (e tempi medi di effettiva conclusione)

    La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.

    La Comunicazione ha efficacia immediata.

     

    Uffici ai quali rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso (indirizzi, recapiti telefonici ed e-mail)

     

    Ufficio Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese (SUAP, Attività Produttive)

    Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1, Velletri, Roma, 00049, Lazio, Italia

    Struttura di appartenenza: I Settore - Organizzazione, Servizi Istituzionali, Gare e contratti, Servizi al Cittadino, Servizi per le politiche culturali, Servizi per l'istruzione e politiche giovanili, Azioni per lo sviluppo economico

    Telefono: 0696158463

    Indirizzo email: carmen.cranco@comune.velletri.rm.it

    Orario di apertura del Servizio:

    lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00

    martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

    Pubblicato il
    Aggiornato al 17/08/2023