commissione elettorale circondariale
Descrizione
Elezioni e composizione
Le norme che regolano l’elettorato attivo, prevedono la costituzione di organi cui il legislatore ha demandato specifiche funzioni di controllo, tenuta e revisione delle liste elettorali; uno di questi è la Commissione Elettorale Circondariale (d’ora in avanti denominata C.E.Cir) la quale, ha competenza territoriale e sede in ogni circondario giudiziario ed è presieduta di diritto (art. 238 del D.Lgs.- 19 febbraio 1999, n. 51, recante norme in materia di istituzione del Giudice Unico di primo grado, che modifica gli articoli 21 e 25 del T.U. n. 223/1967) da Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui tre effettivi e tre supplenti eletti da Consiglio Provinciale ed un effettivo ed un supplente nominati dal Prefetto. La nomina è di competenza del Presidente della Corte di Appello che deve provvedere subito dopo l’insediamento del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale provvede alle elezioni dei componenti di sua competenza con separata votazione per i membri effettivi e per quelli supplenti, tenendo conto che devono possedere i seguenti requisiti: o elettore di un Comune del Circondario o essere estraneo all’Amministrazione dei Comuni stessi o possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero aver fatto parte di commissioni Elettorali almeno per un biennio o non essere dipendente civile o militare dello Stato, della Provincia, dei Comuni o delle istituzioni Pubbliche di assistenza o beneficenza in attività di servizio. La Commissione resta in carica fino alla nomina della nuova, dopo l’elezione del Consiglio Provinciale. Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione C.E.Cir., delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali presiedute da dipendenti del Ministero dell’Interno con qualifica non inferiore a Consigliere di Prefettura. Per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 può essere costituita una Sottocommissione. Le funzioni di Segretario della Commissione o delle Sottocommissioni sono espletate dal Segretario del Comune Capoluogo del Circondario oppure da un funzionario del Comune designato dal Sindaco. Al presidente della Commissione spetta suddividere i compiti tra la Commissione e le Sottocommissioni, coordinare e vigilare.
Competenze
Le principali competenze demandate al C.E.Cir. sono previste dall’art. 29 del citato T.U. ovvero: o esamina le operazioni compiute dalla C.E.C. e decide sui ricorsi presentati contro di esse o cancella dagli elenchi formati dalla C.E.C. i cittadini indebitamente proposti per la cancellazione o iscrizione anche quando non vi sia reclamo o decide sulle domande di iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
Ricorsi
La normativa vigente concede ad ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla C.E.C. contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla C.E.Cir. nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Presso il Comune di Velletri ha sede anche una sottocommissione che controlla il lavoro degli uffici elettorali del Comune di Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montellanico, Segni e Valmontone.
Chi contattare
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Servizio online
Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti