Ricorso avverso verbale di violazione al C.d.S.

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    Ricorso avverso verbale di violazione al C.d.S.

    Responsabile di procedimento: Fiengo Antonio

    Descrizione

    Si ricorda che il ricorso è alternativo al pagamento (questo significa che o si paga o si propone ricorso).
    Il ricorso può essere proposto al Prefetto di Roma o al Giudice di Pace.
    Il ricorso al Prefetto non prevede spese, il ricorso al Giudice di Pace prevede il versamento del contributo unificato pari a 45,00 €.
    Ricorso al Prefetto.

    Il ricorso al Prefetto può essere inviato direttamente alla Prefettura di Roma o per il tramite del Comando che ha elevato la sanzione. Il ricorso presso il Comando può essere consegnato a mano od inviato per raccomandata A/R o  tramite pec, nello stesso termine.
    Attraverso il ricorso può essere richiesta audizione al Prefetto per spiegare l’accaduto.
    La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione dello stesso (ricevuta di ritorno raccomandata A/R o ricevuta rilasciata dallo sportello) dovranno essere conservate per almeno 5 anni.
    Nel caso in cui il Prefetto emetta l’Ordinanza con cui rigetta il ricorso, chiederà il pagamento del doppio della sanzione, ai sensi dell’art. 204 del C.d.S.
    Contro l’Ordinanza di rigetto del ricorso emessa dal Prefetto si può ricorrere al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
    Ricorso al Giudice di Pace.

    Il ricorso al Giudice di Pace si può presentare entro 30 giorni dalla notifica del verbale, direttamente presso gli uffici del Giudice di Pace siti in via Donizetti snc – Albano Laziale.
    Al Giudice di Pace è possibile richiedere la “sospensiva dei termini di pagamento”, ovvero la possibilità di pagare la sanzione originale nel caso in cui il ricorso venga rigettato.
     

    Chi contattare

    Altre strutture che si occupano del procedimento

    Termine di conclusione

    Conclusione tramite silenzio assenso: si
    Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
    60 gg per la trasmissione degli atti in Prefettura da parte dell'Ufficio; 120 gg per la Prefettura per l'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione; 150 gg per la Prefettura per la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione a partire dalla data di emissione

    Costi per l'utenza

    45,00 qualora si presenti ricorso al Giudice di Pace

    Riferimenti normativi

    D.Lgs 285/92 (C.d.S.) e D.P.R.495/92 (Reg.Esecuzione)
    Pubblicato il
    Aggiornato al 19/05/2022