Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Descrizione
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, con esclusione del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico come l'assegno di mantenimento, sia nel caso dell'assegno divorzile.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o, in caso di separazione giudiziale, 12 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
Per il primo incontro è necessario fissare un appuntamento presentando apposita richiesta recandosi presso i nostri uffici.
Chi contattare
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1, Velletri, Roma, 00049, Lazio, Italia
Telefono: 0696158262
Altre strutture che si occupano del procedimento
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Costi per l'utenza
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00.