Autocertificazione

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    Autocertificazione

    Responsabile di procedimento: Nigro Monica
    Responsabile di provvedimento: Nanni Costa Maria

    Descrizione

    Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione). L’autocertificazione sostituisce una serie di certificati, puntualmente elencati dall’articolo 46 della L.445/2000.
    L’autocertificazione deve essere accettata dalla Pubblica Amministrazione e dai gestori di pubblici servizi, senza necessità di autenticare la firma del dichiarante e può essere inviata, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, anche per fax.
    Tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea hanno diritto all’autocertificazione.
    I cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
    Occorre ricordare che l’autocertificazione deve essere firmata dal cittadino maggiorenne interessato senza bolli e autentiche, può anche essere presentata da altra persona che non sia il cittadino interessato o spedita ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce.

    • data e luogo di nascita;
    • residenza;
    • cittadinanza;
    • godimento dei diritti civili e politici;
    • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    • stato di famiglia;
    • esistenza in vita;
    • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
    • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    • appartenenza a ordini professionali;
    • titolo di studio, esami sostenuti;
    • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
    • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
    • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
    • stato di disoccupazione;
    • qualità di pensionato e categoria di pensione;
    • qualità di studente;
    • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario e/o sottoposto a provvedimenti penali, civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    • qualità di vivenza a carico ai fini fiscali;
    • di non trovarsi nello stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
    • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

     

    Le autocertificazioni possono essere sottoscritte dall’interessato:
    in presenza del personale allo sportello dell’ente richiedente;
    inviate tramite fax o servizio postale all’ente richiedente, con allegata fotocopia della Carta di identità.

    Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo delle dichiarazioni rilasciate, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, per il quale la dichiarazione è stata fornita, fino alla loro rettifica o integrazione.
    La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino produce l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge.
    Non è consentito sostituire mediante l’autocertificazione i seguenti documenti:

    • certificati medici, sanitari e veterinari;
    • attestati di origine e conformità;
    • marchi e brevetti.

    Chi contattare

    Conclusione tramite silenzio assenso: no
    Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

    Costi per l'utenza

    Nessuno

    Riferimenti normativi

    46 della L.445/2000

    legge 183/2011

    Servizio online

    Tempi previsti per attivazione servizio online: 0
    Pubblicato il
    Aggiornato al 07/12/2021