L’articolo 34 del decreto lesiglativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Trasparenza degli oneri informativi”, prevede che: - I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.- Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, dellaIl suddetto obbligo sussiste, pertanto, solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e non si applica all’Amministrazione comunale
Fascicolo documentale Documento VALIDITA' La dichiarazione di taglio ha validità di 18 mesi dal termine fissato per l'inizio attività Pubblicato il 08/09/2026 Aggiornato al 08/09/2026 Vai alla scheda Documento RINNOVO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI/COMMERCIALI/INDUSTRIALI l'autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Pubblicato il 08/09/2026 Aggiornato al 08/09/2026 Vai alla scheda