In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, c. 3, del D.Lgs. 472/1997.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, c. 1 lett.a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dllo stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.