Descrizione
Riferimenti normativi: art. 7 del D.lgs. n. 150/2009; D.P.R. n. 105/2016
- La metodologia per la misurazione e valutazione della performance ha ad oggetto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150: a) la valutazione della performance relative ai Settori/Servizi nel suo complesso (cd. “performance organizzativa”); b) la valutazione della performance dei dipendenti dell’Ente, compresi i titolari di posizione organizzativa (cd. “performance individuale”).
- Il Sistema attua la valutazione delle prestazioni, intese come conseguimento degli obiettivi assegnati, competenze dimostrate nell’assolvimento delle proprie funzioni, comportamenti professionali e organizzativi tenuti. A tal fine il Responsabile di Settore/Servizi comunica ai dipendenti gli obiettivi assegnati al servizio di appartenenza entro 30 giorni dall’approvazione del P.E.G./P.D.O.
- E’ prevista una verifica intermedia per correggere e reindirizzare eventuali scostamenti dagli obiettivi programmati.
- La mancata comunicazione ai propri dipendenti degli obiettivi o la mancata effettuazione della verifica intermedia sarà oggetto di valutazione finale per il Responsabile di Settore/Servizio e non inciderà negativamente sulla valutazione sia di unità organizzativa che individuale.
- La valutazione viene effettuata nell’anno successivo a quello di riferimento, a consuntivo delle attività svolte, ed è determinata sulla base dei risultati gestionali e organizzativi conseguiti, con riferimento agli obiettivi assegnati e alla capacità di realizzare i medesimi nel contesto organizzativo e gestionale esistente.
- I compensi destinati a premiare la performance potranno essere corrisposti soltanto a conclusione del processo di valutazione.