Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel D.Lgs.vo n. 33/2013 e successive modifiche del D.Lgs. 25.5.2016, n. 97.- L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Limiti all'accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016). In allegato due differenti modulistiche a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (vedasi modulo "A"), piuttosto che dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (vedasi modulo "B"). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione on line nella sezione "Amministrazione Trasparente".-
 
 
 
 
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Acceso civico "semplice"


Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.triuggio@legalmail.it

- tramite posta elettronica all'indirizzo settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

 -  tramite posta ordinaria

- tramite fax al n. 0362/997655

- direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune

Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al  Responsabile del Settore competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.triuggio.mb.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (Segretario Generale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.triuggio.mb.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 

 
In caso di inerzia del Responsabile del procedimento il soggetto con potere sostitutivo:
Segretaria Generale Dott.ssa Giovanna Italiano 
mail: giovanna.italiano@comune.triuggio.mb.it
Tel. 0362/9741205 (al lunedì mattina e al giovedì pomeriggio)

 

 13/02/2024
Decreto di nomina Responsabile della trasparenza13/02/202413/02/2024
Modulo richiesta di accesso civico e/o generalizzato13/02/202413/02/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
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Accesso civico "generalizzato"


Cos'è
Il diritto di accesso civico generalizzato consiste, in sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio del nuovo istituto risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tale diritto costituisce, altresì, uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, anche non cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre non è necessario fornire alcuna motivazione connessa all’interesse per i documenti o dati richiesti.

È necessario però identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. In tali casi l’istante può comunque precisare meglio la propria richiesta, indicando gli elementi utili in suo possesso.

Costi dell’istanza
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Presentazione dell'istanza
E' possibile presentare istanza direttamente presso l’ufficio che detiene i dati, documenti o informazioni (se conosciuto), o a mezzo posta presso il medesimo ufficio e presso il Protocollo del Comune di Triuggio (Via V, Veneto, 15 20844 Triuggio)  anche via mail  a segreteria@comune.triuggio.mb.it o posta certificata: comune.triuggio@legalmail.it.

Per info:
-Settore Amministrativo e della comunicazione:Ufficio protocollo settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
T. 03629741201
-Settore Socio Educativo: socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
T.03629741211
-Settore Gestione del Territorio: ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
T.03629741209
-Settore Economico e Finanziario: ragioneria@comune.triuggio.mb.it
T. 03629741207
-Settore Polizia Locale: polizialocale@comune.triuggio.mb.it
T. 0362997644

In caso di inerzia del Responsabile del procedimento il soggetto con potere sostitutivo:
Segretaria Generale Dr.ssa Giovanna Italiano  mail: giovanna.italiano@comune.triuggio.mb.it  Tel. 0362/9741205 (al lunedì mattina e al govedì pomeriggio)

Altre informazioni sul procedimento
Ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto trasparenza, l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico inerente la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei suddetti interessi privati, l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare i controinteressati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica), entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico. Decorso tale termine l’amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta di accesso civico.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.

L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.

L’ente destinatario della richiesta di accesso civico può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali.

 13/02/2024
Decreto di nomina Responsabile della trasparenza13/02/202413/02/2024
Modulo richiesta di accesso civico e/o generalizzato13/02/202413/02/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano 
 
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Anno 2023


13/02/202416/05/2024
Registro Accessi secondo semestre 202316/05/202416/05/2024
Registro Accessi primo semestre 202313/02/202413/02/2024

 Anno 2022


13/02/202413/02/2024
Registro Accessi primo semestre 202213/02/202413/02/2024
Registro Accessi secondo semestre 202213/02/202413/02/2024

Anno 2021


13/02/202413/02/2024
Registro Accessi primo semestre 202113/02/202413/02/2024
Registro Accessi secondo semestre 202113/02/202413/02/2024

Anno 2020


13/02/202413/02/2024
Registro Accessi primo semestre 202013/02/202413/02/2024
Registro Accessi secondo semestre 202013/02/202413/02/2024

Anno 2019


13/02/202413/02/2024
Registro Accessi primo semestre 201913/02/202413/02/2024
Registro Accessi secondo semestre 201913/02/202413/02/2024
 Dati elaborati con hyperSIC by APKAPPA s.r.l. Milano